Reati tributari, evasione calcolata sui dati di bilancio e costi non documentati (Cass. pen. Sez. III n. 35951 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la determinazione della base imponibile e dell’imposta evasa può essere fondata sulle risultanze del bilancio societario, che, ove sostanzialmente coincidenti con gli esiti della verifica contabile, assumono valore confessorio e sono utilizzabili contra reum quanto ai componenti attivi di reddito. I componenti passivi e l’Iva a credito, invece, non possono essere computati a favore del contribuente se privi di adeguata documentazione probatoria, non essendo a tal fine sufficienti i registri Iva, il bilancio – atto proveniente dalla stessa parte – né dati presuntivi. Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, se logicamente e congruamente motivato, integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha confermato la penale responsabilità del ricorrente, quale legale rappresentante di una società, per il reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2014 e 2015, realizzando un’evasione superiore alla soglia di punibilità. I giudici del gravame hanno confermato anche la pena e hanno disposto che la confisca per equivalente sia eseguita in danno del ricorrente solo ove non sia possibile procedere alla confisca diretta del profitto in danno della società.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’errata determinazione dell’Iva evasa, calcolata sulla mera sommatoria dell’imponibile senza detrazioni; l’omessa considerazione dei costi di produzione del reddito ai fini delle imposte dirette; la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consulenza tecnica di parte e all’omesso esame della richiesta di rinnovazione istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno individuato la fonte della base imponibile nelle risultanze del bilancio societario, documentazione proveniente dalla stessa parte in causa, e hanno rilevato l’impossibilità di operare le detrazioni Iva, poiché l’omessa presentazione della dichiarazione non ha consentito di evidenziare alcun credito d’imposta della società.

La Corte esclude che, in mancanza delle fatture ricevute dai fornitori, l’abbattimento dell’Iva dovuta possa fondarsi sui soli registri conservati dal contribuente. Un simile esito sarebbe il frutto di una ingiustificata “apertura di credito fiduciario” e non sarebbe sostenuto da adeguata copertura formale.

Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo. Pur essendo i costi deducibili, ai fini delle imposte dirette, una platea più ampia rispetto all’Iva, essi non possono sottrarsi all’onere di documentazione. La sentenza di merito ha richiamato “costi non documentati e comunque richiamati solo genericamente”: per contestare tale rilievo il ricorrente avrebbe dovuto indicare la produzione, davanti al giudice del merito, di documentazione idonea a provarne l’effettività, mentre si è limitato a dati di carattere presuntivo, quali i costi medi della manodopera nel settore di riferimento.

Sul terzo motivo, il Collegio osserva che legittimamente il giudice d’appello ha attribuito valenza confessoria agli elementi attivi ricavabili dal bilancio, in linea con la verifica contabile, e ha invece escluso gli elementi passivi privi di riscontro probatorio, trattandosi di atto proveniente dal soggetto che intende giovarsene. Quanto alla rinnovazione istruttoria, la Corte ricorda che in appello essa può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e che il rigetto, se congruamente motivato, è incensurabile in legittimità (Sez. I n. 11168 del 2019; Sez. VI n. 2972 del 2021). L’istanza era peraltro generica e la decisione poteva essere assunta allo stato degli atti. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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