Falso in atti destinati all’autorità giudiziaria rileva la funzione probatoria (Cass. pen. Sez. VI n. 34505 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 374-bis cod. pen. tutela la funzione probatoria esplicata in concreto dall’atto destinato all’autorità giudiziaria, non il documento in sé. L’elemento oggettivo del reato consiste nell’attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero, realizzata con la finalità specifica della destinazione all’autorità giudiziaria. Ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo non all’autenticità materiale dell’atto, ma all’inveridicità dei suoi contenuti e alla sua idoneità ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato. Ne consegue che la falsità materiale del documento, per essere stata apposta su di esso una firma contraffatta, non esclude il reato, ove il contenuto della dichiarazione non sia veritiero e il documento sia idoneo alla funzione probatoria cui era destinato.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all’art. 374-bis cod. pen. L’imputato era stato ritenuto responsabile di avere predisposto o fatto predisporre i documenti idonei a simulare un rapporto di lavoro, concorrendo nella condotta di chi aveva falsamente dichiarato, in un atto destinato all’autorità giudiziaria, di avere stipulato un contratto di lavoro, al fine di ottenere l’autorizzazione a lasciare il domicilio ove stava scontando la detenzione domiciliare.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma, il difetto dell’elemento soggettivo, l’illegittimo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e l’erronea applicazione della disciplina delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la norma incriminatrice è stata introdotta per assicurare il corretto funzionamento della giustizia in relazione all’emanazione di provvedimenti fondati su presupposti enucleabili da dichiarazioni provenienti da privati. La norma, a differenza delle altre fattispecie di falso, non tutela il documento in sé, ma la funzione probatoria esplicata in concreto dall’atto.
L’elemento oggettivo del reato attiene all’attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero e richiede che tale attività sia realizzata con la finalità specifica della destinazione all’autorità giudiziaria. La Corte richiama le Sez. 6 n. 23547 del 26/04/2016, Sez. 6 n. 6062 del 05/11/2014 e Sez. 6 n. 32962 del 13/07/2001, secondo cui deve aversi riguardo non all’autenticità materiale dell’atto ma all’inveridicità dei suoi contenuti e alla sua idoneità ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato.
Nel caso concreto, la falsità materiale del documento presentato non esclude la configurabilità del reato, poiché il contenuto della dichiarazione non è veritiero e il documento è intrinsecamente idoneo alla funzione probatoria cui era destinato, ossia ottenere l’autorizzazione a lasciare il domicilio.
Il secondo motivo è privo di specificità, perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione che ha evidenziato gli elementi a sostegno del dolo, tra cui le dichiarazioni del coimputato e le testimonianze, da cui emergeva che il contratto non era stato firmato e che l’imputato aveva concorso a realizzare un falso contratto di lavoro destinato ad essere prodotto all’autorità giudiziaria. Irrilevante la data apposta sul contratto, ritenuta inattendibile stante l’integrale falsità, ideologica e materiale, del documento.
Anche il terzo motivo è privo di specificità. Sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, richiedendosi una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Il quarto motivo difetta di specificità in ordine all’interesse a lamentare la mancata specificazione della riduzione di pena per le attenuanti generiche.
Il quinto motivo è manifestamente infondato. La pena complessiva di quattro anni e quattro mesi di reclusione escludeva la sostituzione. La Corte richiama l’art. 53 come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, che impone di tener conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen., e le Sez. 1 n. 33971 del 29/03/2024 e Sez. 5 n. 31761 del 05/06/2023. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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