Divieto di reformatio in peius sugli aumenti autonomi di pena (Cass. pen. Sez. VI n. 34508 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda soltanto l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, e in particolare gli aumenti apportati alla pena base per le circostanze e l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione. Il giudice dell’impugnazione — e, in caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio — non può incrementare la pena comminata per uno di tali elementi, quand’anche la pena finale risulti inferiore a quella irrogata dal primo giudice o resti immutata. L’aumento già definito in primo grado per una determinata aggravante costituisce un vincolo insuperabile nel perimetro cognitivo del giudizio di rinvio, ove l’intervento rescindente non abbia inciso su di esso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. in esito all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado e ridotto la pena irrogata a due imputati per condotte di estorsione aggravate ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio non ha computato l’aumento previsto dall’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., originariamente applicato dalla sentenza di appello e annullato in parte qua.
Entrambi gli imputati propongono autonomi ricorsi per cassazione. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe incrementato la quota di pena irrogata per l’aggravante rispetto a quella fissata dal primo giudice, senza adeguata giustificazione. Con il secondo si contesta la motivazione adottata per il medesimo aumento.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva che la sentenza di annullamento non aveva in alcun modo investito l’aumento disposto in ragione dell’aggravante ex art. 7, rimasta estranea all’intervento rescindente sia quanto all’an, sia quanto alla misura. Ne deriva che ogni valutazione su tale aggravante era estranea al perimetro cognitivo del giudizio di rinvio, essendosi sul punto formata la cosa giudicata.
Il portato di quell’aumento costituiva dunque un vincolo insuperabile: se confermato, non necessitava di alcun percorso giustificativo; se ridotto, avrebbe legittimato un ricorso della parte pubblica; se aumentato, si sarebbe posto in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.
Il Collegio ribadisce il principio per cui il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che la determinano (Sez. U, n. 40910 del 27.09.2005; Sez. 5, n. 34497 del 07.07.2021; Sez. 2, n. 16995 del 28.01.2022; Sez. 6, n. 1079 del 29.10.2024). Il quarto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. individua quali elementi autonomi sia gli aumenti per le circostanze, sia l’aumento per la continuazione.
In linea con tale orientamento, integra violazione del divieto l’ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione, o del rinvio (Sez. U, n. 16208 del 27.03.2014), dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto posto a base della pena, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore, applichi per un’aggravante già considerata dal primo giudice un aumento maggiore (Sez. 1, n. 44000 del 15.10.2024; Sez. 4, n. 13806 del 07.03.2023; Sez. 2, n. 17585 del 23.03.2023; Sez. 1, n. 37985 dell’08.06.2021).
Nel caso di specie, l’aumento per l’aggravante era stato determinato in primo grado in un anno di reclusione e 200 euro di multa, mentre la sentenza impugnata lo ha computato in un anno e 9 mesi e 500 euro di multa. Da qui la fondatezza del rilievo, estensibile all’altro imputato, e la rideterminazione diretta della pena da parte della Corte, con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto dei ricorsi.
Nota della Redazione
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