Inammissibili i motivi di ricorso che chiedono una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 34524 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione, si limiti a prospettare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. In tema di inutilizzabilità di atti processuali, è onere della parte che eccepisce il vizio indicare gli atti specificamente affetti da esso e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario, sì da poterne inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo. La qualificazione dell’atto come denuncia-querela è correttamente desunta dal verbale di integrazione, che vale a escludere il dedotto difetto di querela.

Il Fatto

I ricorrenti sono stati condannati in primo grado e la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17.10.2024, ha confermato nel resto la decisione. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, la ritenuta inutilizzabilità di una annotazione di polizia giudiziaria, e due censure relative al vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e sulla valutazione degli elementi probatori.

La questione centrale attiene alla corretta qualificazione dell’atto introduttivo e ai limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione del compendio probatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La doglianza sulla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela si fonda su violazioni di norme processuali palesemente smentite dal verbale di integrazione della denuncia dell’11 aprile 2016, da cui emerge la corretta qualificazione dell’atto come denuncia-querela. La Corte conferma dunque la qualificazione operata dai giudici di merito.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dell’annotazione di polizia giudiziaria del 14 giugno 2016: la censura è smentita dagli atti, dai quali si evince il consenso all’acquisizione ai sensi dell’art. 493, co. 3, cod. proc. pen.

La Corte richiama quindi la consolidata giurisprudenza di legittimità, espressa dalle Sez. U n. 23868 del 23/04/2009, secondo cui è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario, così da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato.

Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Essi si sostanziano in censure versate in fatto, volte a prospettare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza l’individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Questi ultimi hanno correttamente ritenuto la responsabilità dei ricorrenti alla luce del compendio probatorio.

Preso atto della memoria difensiva, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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