Convalida dell’arresto a fini estradizionali e verifica delle condizioni per la consegna (Cass. pen. Sez. VI n. 34517 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto a fini estradizionali, il giudizio di convalida è perimetrato alla sola verifica di legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, da compiersi ex ante alla stregua delle condizioni dettate dall’art. 716, comma 1, cod. proc. pen., lette in collegamento con l’art. 715, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. Restano riservate a una fase valutativa successiva le verifiche sulla sussistenza delle condizioni per l’emissione di una sentenza favorevole all’estradizione, poste dall’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che un profilo ostativo alla consegna non può essere fatto valere già in sede di convalida della misura precautelare. La mancata traduzione del provvedimento restrittivo non incide, di per sé, sulla validità del titolo gravato quando l’interessato sia stato assistito da interprete in udienza.
Il Fatto
La difesa di un ricorrente colpito da mandato di arresto a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Eastern, Hong Kong, per fatti riconducibili all’art. 640 cod. pen., impugna l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma ha disposto la convalida dell’arresto e applicato la custodia in carcere. Il ricorso investe due profili: da un lato la legittimità della convalida, nonostante l’asserito rischio di gravi violazioni dei diritti umani nel circuito detentivo dello Stato richiedente; dall’altro l’ordinanza applicativa della misura cautelare, lamentando la mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre dell’estradando prima dell’udienza di identificazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte muove dalla tesi difensiva secondo cui un profilo ostativo alla consegna sarebbe proponibile già in sede di convalida, estendendo alla misura precautelare la regola di giudizio propria del giudizio cautelare. La difesa invoca a sostegno un precedente di Sez. 6 n. 22945 del 15/05/2024, che la Corte qualifica come arresto isolato nel panorama della giurisprudenza di legittimità.
L’orientamento consolidato è di segno opposto. Con la sentenza n. 11499 del 22/01/2025, la Corte, richiamando anche Sez. 6 n. 1622 del 16.12.2020 e Sez. 6 n. 14071 del 04.03.2021, ha disatteso l’indirizzo minoritario sulla base di una lettura coordinata del quadro normativo nazionale e sovranazionale. Le disposizioni degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., lette congiuntamente, impongono di riferire l’arresto di polizia giudiziaria alle sole condizioni di legittimità previste dall’art. 716, comma 1, costruite sul portato dell’art. 715, comma 2, lettera b): descrizione dei fatti, specificazione del reato ed elementi per l’esatta identificazione della persona da estradare.
Le verifiche sulle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione sono invece riservate a una fase successiva, ai sensi dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. Il contenuto cognitivo del giudizio di convalida resta così limitato a un accertamento ex ante sulla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria. Attribuire a quest’ultima verifiche di tale complessità — osserva la Corte — sarebbe inconciliabile con le esigenze di urgenza che caratterizzano l’arresto del ricercato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata è stata tradotta dopo l’udienza di identificazione ex art. 717 cod. proc. pen., nel corso della quale il ricorrente era assistito da un interprete, e la traduzione è intervenuta entro un termine congruo per predisporre il ricorso, sul punto non censurato. La Corte rileva che l’eventuale violazione delle prerogative difensive avrebbe potuto incidere su provvedimenti adottati in esito a istanze difensive, non sul provvedimento gravato: il vizio dedotto resta quindi estraneo all’ordinanza impugnata. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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