Associazione per delinquere: indizi provati solo dai reati fine (Cass. pen. Sez. VI n. 36893 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la gravità indiziaria del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. non può essere desunta dalla sola contestazione dei reati fine. È necessario che le modalità di progettazione e consumazione di questi ultimi, le relazioni tra i concorrenti e gli strumenti apprestati siano indicativi dell’esistenza di una struttura organizzata stabile e autonoma, dotata di capacità progettuale che persiste oltre la consumazione dei reati-scopo. La motivazione che si limiti a richiamare la documentazione sequestrata senza individuare il giro di affari e l’esito delle condotte illecite è generica e inadeguata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, applica al ricorrente — cittadino egiziano — la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di cui agli artt. 416, 110 cod. pen. e art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 268/1998. Il ricorrente è individuato come organizzatore di un’associazione per delinquere, composta anche da familiari e da un consulente di un centro servizi, finalizzata a procurare a cittadini egiziani non residenti in Paese UE permessi di soggiorno, dietro pagamento.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’insussistenza delle esigenze cautelari, la mancanza di prova del reato associativo e l’illegittimità dell’applicazione del braccialetto elettronico, disposta senza specifica motivazione e non richiesta dal Pubblico Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il secondo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo, con assorbimento dei motivi sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, costruiti proprio su tale reato.
Il Tribunale aveva richiamato conversazioni intercettate, messaggi e documentazione sequestrata, ritenendoli prova della creazione di un sistema per procurare false documentazioni funzionali al rilascio dei permessi di soggiorno. Secondo la Corte, però, la motivazione è generica e inadeguata.
Elemento essenziale del reato associativo è l’esistenza di una struttura organizzata volta alla commissione di una serie indeterminata di reati, connotata da stabilità nel tempo, che la distingue dal mero accordo finalizzato a reati determinati. La Corte richiama Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, e Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso: la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma possono desumersi dal susseguirsi ininterrotto di condotte illecite, ma solo se le modalità, le relazioni e gli strumenti siano indicativi di un’organizzazione autonoma.
Nel caso concreto, l’ordinanza richiama la documentazione sequestrata senza individuare il giro di affari né l’esito delle pratiche. Sono riportate solo due conversazioni, inidonee a comprovare un sistema stabile. La contestazione dei tre reati fine non supplisce alla carenza dimostrativa delle condotte relative all’indebito rilascio dei permessi, che costituiva il vero scopo dell’associazione.
La Corte annulla l’ordinanza e rinvia al Tribunale perché riesamini i gravi indizi e, di conseguenza, il pericolo di reiterazione e l’adeguatezza della misura.
Nota della Redazione
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