Confisca per equivalente revocata se il reato tributario è prescritto (Cass. pen. Sez. III n. 23146 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato. Qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, l’ablazione deve essere qualificata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dalla natura fungibile del bene. Nel caso in cui il profitto si sia prodotto in capo alla società che ha tratto vantaggio dall’evasione, l’apprensione dei beni personali dell’imputato può avvenire solo per equivalente. Dichiarato il reato estinto per prescrizione, la confisca per equivalente non può essere mantenuta ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non essendo consentita l’applicazione retroattiva in malam partem del mutato indirizzo ermeneutico sulla natura ripristinatoria dell’istituto.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato, quale legale rappresentante di una società, per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nella sentenza aveva disposto la confisca del profitto del reato giacente su conti correnti, depositi, titoli e altre disponibilità finanziarie della società e, in subordine, dell’imputato, fino a concorrenza di un importo determinato; in ulteriore subordine aveva ordinato la confisca per equivalente di beni mobili registrati, cespiti immobiliari e altre utilità riconducibili all’imputato.

La Corte d’appello, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, revocando la confisca per equivalente e confermando quella diretta. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen.: la confisca sui conti dell’imputato, qualificata come diretta, sarebbe in realtà di valore e, come tale, andrebbe revocata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che, nei reati tributari, il profitto — identificato nel risparmio di spesa — si produce in capo alla società che trae vantaggio dall’evasione per il tramite della condotta del legale rappresentante. È solo con riferimento all’ente che può parlarsi di confisca diretta; l’apprensione dei beni personali dell’imputato, che non ha tratto vantaggio diretto dal reato, può avvenire solo mediante confisca per equivalente.

Il Collegio richiama il precedente indirizzo delle Sezioni Unite n. 42415 del 2021, secondo cui la confisca di denaro costituente profitto, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, era sempre qualificata come diretta per la fungibilità del bene. Rileva poi il mutamento di prospettiva operato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, Massini: la confisca di somme di danaro è diretta solo con la prova del nesso di derivazione causale dal reato; in difetto, è per equivalente.

Applicando tale principio, la confisca del profitto giacente sui conti dell’imputato, confermata con la sentenza dichiarativa della prescrizione, non ha natura diretta in mancanza di prova del nesso e deve qualificarsi come per equivalente. Ne consegue la revoca, non trovando applicazione l’art. 578-bis cod. proc. pen., la cui portata generale è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite n. 4145 del 2022, Esposito.

La Corte esclude che il divieto di applicazione ai fatti anteriori possa superarsi in forza della qualificazione della confisca come ripristinatoria ad opera delle Sezioni Unite Massini. Richiamando Sez. VI n. 9762 del 2025, afferma che il mutamento giurisprudenziale sulla natura dell’istituto non legittima l’applicazione retroattiva in malam partem, imponendosi un’interpretazione conforme agli art. 7 CEDU e art. 1 Prot. 1 CEDU. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con eliminazione della statuizione ablativa.

Nota della Redazione

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