Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 34593 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate dal giudice di merito e che, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, solleciti una diversa ricostruzione degli elementi di fatto: un simile ricorso tenderebbe a trasformare la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto. Ai fini dell’obbligo di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. In tema di dosimetria della pena, la scelta tra minimo e massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 17.02.2025, aveva confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione a un delitto tentato, unitamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità, per avere la Corte territoriale omesso il confronto con i motivi d’appello e con i dati del tracciamento dei cellulari; vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi manifestamente infondati, perché privi di specificità e del tutto assertivi. Le censure, osserva, riproducono profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non sono scandite dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, i giudici d’appello non si sono limitati a richiamare la sentenza di primo grado, ma hanno risposto punto per punto, esaminando l’individuazione del ricorrente in ragione degli spostamenti, il compendio indiziario, la desistenza volontaria e la nozione di privata dimora dello studio professionale. Il ricorrente, con deduzioni generiche, sollecita una rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione: condotta inammissibile, perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Sul trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da ampia motivazione, fondata sui precedenti penali e sull’agire professionale desumibile dagli spostamenti dal luogo di residenza, dal travisamento e dall’uso di utenze cellulari non direttamente intestate. La Corte richiama la regola secondo cui è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri (Sez. III n. 23055 del 23.04.2013).
La motivazione sulla pena è logica e coerente, avendo i giudici dato conto della determinazione nel minimo edittale e del dimezzamento per il tentativo, ben pianificato e giunto a fase avanzata. Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che non ricorre (Sez. III n. 29968 del 22.02.2019; Sez. II n. 36104 del 27.04.2017).
La Corte esclude infine la prescrizione, non maturata né alla data della sentenza impugnata né successivamente, richiamando la disciplina introdotta dalla legge n. 134/2021 e il termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado (Sez. Un. n. 20989 del 12.12.2024, dep. 2025). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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