Pertinenza dell’abitazione e furto in box con effrazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34591 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi, previa effrazione, in un box che costituisce pertinenza dell’abitazione, quando in esso si compiano in modo non occasionale atti della vita privata e il luogo non sia accessibile senza il consenso del titolare. Nel valutare l’entità del danno patrimoniale, ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., si deve tenere conto anche del danneggiamento della serratura, che integra un pregiudizio ulteriore rispetto alla sottrazione delle cose. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d’ufficio nel giudizio di legittimità solo se il ricorso è ammissibile e se i presupposti sono immediatamente desumibili dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per furto in abitazione, per essersi introdotto, dopo aver forzato la serratura, in un box pertinenziale a un’abitazione, impossessandosi di prodotti per l’igiene, di un aspirapolvere e di due cacciaviti. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna e l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Con tre motivi il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto, l’esclusione dell’attenuante del danno di speciale tenuità e il trattamento sanzionatorio, chiedendo inoltre l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Da essa emerge che il box si trovava nelle immediate adiacenze dell’abitazione, che vi erano custoditi beni destinati al quotidiano svolgimento della vita privata — prodotti per l’igiene, un aspirapolvere, attrezzi da lavoro — e che il danneggiamento della serratura era stato constatato sia dal proprietario sia dagli operanti.
La Corte richiama il principio per cui integra il furto in abitazione la condotta di chi si impossessa di beni introducendosi in un garage mediante forzatura della porta, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata. Il motivo è quindi infondato.
Sul secondo motivo, l’assunto secondo cui il valore della refurtiva sarebbe stato di circa 150 euro si esaurisce in una mera allegazione. La sentenza impugnata applica correttamente i principi di diritto della materia quando afferma che, nel valutare l’entità del danno patrimoniale, si deve tenere conto anche dell’accertato danneggiamento della serratura.
Sul terzo motivo, la Corte osserva che la pena è stata determinata partendo dal minimo edittale, con riduzione per le attenuanti generiche e ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato: gli elementi di favore sono stati dunque valutati.
Quanto alla richiesta di particolare tenuità del fatto, essa non risulta mai formulata nel giudizio di merito. La Corte ricorda che tale causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità, ma solo in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti, senza ulteriori accertamenti in fatto. Tali condizioni non ricorrono. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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