Lieve entità della rapina e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 1786 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 impone di valutare la sussistenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto anche con riferimento al delitto di rapina. Il giudice di merito è tuttavia chiamato a verificare in concreto gli indici elaborati dalla Consulta: estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto e assenza di profili organizzativi. Nel giudizio di legittimità il diniego dell’attenuante non è sindacabile quando la motivazione dia conto di tali parametri. Quanto alla recidiva facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sia che il giudice ne affermi sia che ne escluda la sussistenza. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice esamini anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., prevalente rispetto agli altri.
Il Fatto
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, confermando la responsabilità del ricorrente per tre rapine aggravate commesse in territorio calabrese tra luglio e ottobre del 2020, nonché per i connessi reati di porto illegale in luogo pubblico di pistola. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per due delle rapine; possibilità di concedere la circostanza attenuante della lieve entità alla luce della Corte costituzionale n. 86 del 2024; illegittimità della determinazione della pena, dell’applicazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati ed in parte generici. Quanto al primo motivo, il ricorrente non contesta la responsabilità per la rapina commessa nei confronti di una persona offesa che lo aveva riconosciuto. Per gli altri episodi, il ricorso reitera argomenti di puro merito già ampiamente esaminati dalla sentenza impugnata, che ha valorizzato una convergenza di elementi di prova che il ricorrente tenta di frammentare.
Sulla rapina di cui al capo A, la Corte rileva la coincidenza tra l’automobile descritta dalla persona offesa e quella in uso al ricorrente, nonché il fatto che il telefono in uso a quest’ultimo, ritrovato presso la sua abitazione in esito a perquisizione, aveva agganciato nell’orario del delitto tutte le celle del luogo di commissione, e non quelle del luogo di residenza.
Sulla rapina di cui al capo N, l’indicazione di alcune lettere della targa aveva consentito di risalire, tra diciotto possibili combinazioni, a un solo veicolo corrispondente per marca e modello, noleggiato dal ricorrente e geo-localizzato nel luogo del delitto. Il mancato riconoscimento da parte della vittima è stato superato richiamando le dichiarazioni della stessa, secondo cui il rapinatore aveva girato repentinamente il volto per evitarne lo sguardo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte riconosce che la Corte costituzionale n. 86 del 2024, sopravvenuta alla sentenza impugnata, impone oggi di valutare la lieve entità del fatto anche per la rapina. Tuttavia, i giudici di merito hanno valorizzato elementi concreti — modalità particolarmente aggressive, uso di armi in pubbliche vie, entità non irrisoria del compendio delittuoso — corrispondenti ai parametri indicati dalla Consulta, richiamando la sentenza n. 120 del 2023 in tema di estorsione. I fatti, nel merito, non sono stati giudicati di lieve entità.
Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse quanto alla pena base, inflitta nel minimo edittale, e generico quanto a recidiva e attenuanti generiche. La Corte richiama il principio per cui, in tema di recidiva facoltativa, è necessaria una specifica motivazione, adempiuta con argomentazione succinta (Sez. 6, n. 56972 del 2018), e che per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente l’esame di un solo elemento ex art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 23903 del 2020; Sez. 2, n. 4790 del 1996). Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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