Guida senza patente e recidiva nel biennio: prova e non punibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 34598 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva nel biennio che, ai sensi dell’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, sottrae la guida senza patente alla depenalizzazione non richiede la produzione di un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver proposto ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione non respinta. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio. Il potere del giudice di appello di applicare d’ufficio i benefici di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. è eccezionale e discrezionale: l’obbligo di motivare sul suo mancato esercizio sorge solo se vi è stata sollecitazione della parte nel corso del giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’imputato per il reato di guida senza patente, con applicazione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda. La sentenza confermata aveva disposto anche la confisca del motociclo in sequestro.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e i vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità, non essendo stata accertata la recidiva nel biennio, in assenza della quale il fatto integra un mero illecito amministrativo e il motociclo non avrebbe potuto essere confiscato. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, con mancata concessione dei benefici di legge.

La Motivazione della Corte

Quanto ai motivi sulla responsabilità, la Corte rileva che dalla sentenza impugnata risulta che nei confronti dell’imputato, in data anteriore al fatto, era stata elevata una sanzione amministrativa per guida senza patente e che non risulta proposto ricorso avverso tale provvedimento. La difesa si limita a contestare genericamente l’esistenza di un accertamento definitivo.

Il Collegio ricorda che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, senza che la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali integri il vizio di legittimità (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997).

Il passaggio decisivo riguarda la prova della recidiva. Per escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016 non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito: è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver presentato ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione non respinta (Sez. VII ord. n. 30502 del 10.07.2024; Sez. VII ord. n. 11916 del 14.03.2024).

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte richiama il principio per cui la causa di esclusione della punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità, poiché la condotta assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. IV n. 28657 del 05.07.2024).

Sul trattamento sanzionatorio, i motivi non risultano devoluti in appello e, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione quando dà conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen., essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, circostanza non ricorrente.

Infine, quanto ai benefici di legge, il potere del giudice di appello di applicare d’ufficio la sospensione condizionale, la non menzione e le attenuanti è eccezionale e discrezionale rispetto al principio dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; l’obbligo di motivare sul mancato esercizio dei poteri officiosi sorge solo se vi è stata sollecitazione della parte nel corso del giudizio (Sez. U n. 22533 del 25.10.2018; Sez. II n. 40997 del 26.06.2013). Nel caso di specie nessuna richiesta risulta formulata. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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