Ricorso personale in Cassazione inammissibile dopo la riforma del 2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 34607 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della modifica degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. È irrilevante, stante la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, che non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto. La scelta legislativa di richiedere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime le facoltà difensive.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, deducendo un vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., che impone l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è sottoscritto direttamente dall’imputato in data successiva al 3 agosto 2017, dunque nel vigore della riforma che ha riscritto la disciplina delle impugnazioni personali davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per ragioni processuali, prima ancora di esaminare il merito della doglianza. La sottoscrizione personale dell’imputato, intervenuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, non soddisfa il requisito di ammissibilità dell’atto: il ricorso deve recare la firma di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata sul punto. Si afferma che l’autenticazione della sottoscrizione a opera di un legale, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta soltanto la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata, senza attribuire al difensore la titolarità dell’atto. Parimenti irrilevante è la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato e della delega al deposito. Vengono richiamate Sez. III n. 11126 del 2021, Sez. VI n. 54681 del 2018 e Sez. VI n. 18010 del 2018.

La Corte ricorda inoltre che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e dell’art. 6 CEDU: rientra nella discrezionalità del legislatore esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione, senza limitazione delle facoltà difensive. Sul punto è richiamata Sez. Un. n. 8914 del 2017.

In via subordinata, il motivo è giudicato manifestamente infondato per difetto di specificità: il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua. I giudici di merito hanno argomentato il diniego dell’art. 129 cod. proc. pen. sulla confessione resa in udienza e sui filmati di videosorveglianza; quanto al trattamento sanzionatorio, la valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella specie insussistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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