Insolvenza fraudolenta estinta dall’adempimento prima della condanna definitiva (Cass. pen. Sez. II n. 34817 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa speciale di estinzione del reato di insolvenza fraudolenta, prevista dall’art. 641, secondo comma, cod. pen., opera quando l’integrale adempimento dell’obbligazione sia disposto e ricevuto prima della condanna definitiva. Il pagamento può quindi intervenire anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione. La causa estintiva presuppone un adempimento integrale ed effettivo, non essendo sufficiente il risarcimento del danno ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., che deve intervenire prima del giudizio. Accertata la sussistenza del presupposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto.

Il Fatto

Con sentenza dell’11.02.2025 la Corte d’appello di Trieste confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 16.06.2022 nei confronti del ricorrente, alla pena di un mese di reclusione, per il reato di insolvenza fraudolenta. L’addebito riguardava l’avere contratto l’obbligazione di pagare il prezzo, pari a euro 900,00, dell’acquisto di biglietti “Gratta e Vinci” presso una tabaccheria, col proposito di non adempierla.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 641 cod. pen., il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e il diniego della sospensione condizionale della pena. In via principale il difensore ha chiesto che il reato fosse dichiarato estinto per intervenuto adempimento dell’obbligazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione dell’estinzione del reato, ritenendola assorbente rispetto agli altri motivi. Il secondo comma dell’art. 641 cod. pen. stabilisce che «l’adempimento dell’obbligazione prima della condanna estingue il reato» di insolvenza fraudolenta.

Il Collegio ricostruisce l’interpretazione consolidata: la causa estintiva richiede che il pagamento sia disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può quindi attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado, finché non sia deciso il ricorso per cassazione. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 21097 del 10/05/2023, Sez. 2 n. 23017 del 31/03/2016 e Sez. 2 n. 2318 del 13/12/1996, dep. 1997, secondo cui, nella terminologia del codice, si ha «condanna» soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza definitiva.

La Corte distingue nettamente questa ipotesi dal risarcimento del danno, che integra l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. e deve intervenire «prima del giudizio». La differente scansione temporale riflette la diversa funzione dei due istituti.

Quanto al fondamento, la causa speciale di estinzione è collegata alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima: integralmente risarcita, questa non può più vantare alcun interesse alla punizione del colpevole. Ne consegue che il pagamento deve essere integrale ed effettivo.

Nel caso concreto il difensore ha prodotto la ricevuta del bonifico istantaneo di euro 900,00, effettuato il 06.10.2025 in favore della persona offesa, provando l’integrale pagamento del debito. Ricorre dunque il presupposto dell’estinzione del reato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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