Sospensione condizionale in executivis solo se negata per la misura della pena (Cass. pen. Sez. I n. 27157 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 17 ottobre 2024, presuppone che in sede di cognizione l’unico e determinante motivo della mancata applicazione del beneficio sia stata la misura della pena inflitta, operante come sbarramento a una valutazione di merito. Se invece il giudice della cognizione ha compiuto una prognosi di merito sul punto e l’ha risolta in senso negativo, non vi è spazio per la rimeditazione in executivis, dovendosi ritenere la questione ormai coperta dal giudicato. La circostanza che i presupposti della sospensione condizionale siano sopravvenuti dopo la decisione non estende il potere del giudice dell’esecuzione, spettando alla cognizione individuare ente, tempi e modalità del percorso.

Il Fatto

Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha rigettato l’istanza con cui era stata chiesta la sospensione condizionale della pena irrogata con sentenza, per effetto dei provvedimenti ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 208 del 2024.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’erronea applicazione della sentenza costituzionale, l’errata interpretazione dell’art. 165 cod. pen. e un vizio di motivazione, sostenendo che il percorso trattamentale fosse già stato accettato e che la decisione avesse eluso il quesito posto dalla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione di concedere i benefici quando quello della cognizione non abbia potuto provvedervi per l’entità della pena. Da ciò discende la regola di sistema per cui la misura finale della pena, e non quella irrogata in cognizione, fonda la valutazione dei presupposti per i benefici, in coerenza con la personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.

Il Collegio precisa però che il potere surrogatorio del giudice dell’esecuzione opera solo quando, rimosso l’ostacolo normativo, risulti che il mancato riconoscimento fu realmente il prodotto di quell’ostacolo. Ciò accade ogniqualvolta, a fronte di pena eccedente i limiti dell’art. 163 cod. pen., la decisione di condanna sia rimasta silente sul beneficio.

Ove invece il giudice della cognizione abbia effettuato una prognosi di merito negativa, non vi è spazio per la rimeditazione in sede esecutiva: l’intervento recuperatorio non può estendersi alla rivalutazione della prognosi di non recidiva già trattata e risolta in modo irrevocabile.

Nel caso di specie il beneficio era astrattamente concedibile già prima della riduzione, poiché l’imputato era infraventunenne alla data della pronuncia. Il giudice della cognizione, pur potendolo fare, non lo applicò; il condannato, non impugnando, accedette alla riduzione premiale. Quanto al quinto comma dell’art. 165 cod. pen., come novellato dall’art. 13 della legge n. 168 del 2023, la Corte ribadisce che spetta alla cognizione individuare l’ente e definire tempi e modalità del percorso, mentre all’esecuzione compete verificarne l’effettiva partecipazione. Il tema, già attuale al momento della decisione, andava prospettato in sede di impugnazione.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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