Sanatoria edilizia limitata alle parziali difformità dal permesso (Cass. pen. Sez. III n. 34813 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, l’ambito applicativo dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001, come novellato dal c.d. decreto Salva Casa (d.l. n. 9 del 2024, convertito con modifiche dalla legge n. 105 del 2024), è limitato alla regolarizzazione delle sole violazioni derivanti da parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché da assenza o difformità dalla s.c.i.a. e da variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 380 del 2001, purché conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e a quella urbanistica vigente al momento della domanda. Per le ipotesi riconducibili all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 continua a valere la regola della doppia conformità, che deve sussistere sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, ed è sempre esclusa quando le opere siano state eseguite in assenza della preventiva autorizzazione sismica.
Il Fatto
Con sentenza del 2 aprile 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 13 luglio 2023 nei confronti di tre imputati, ritenuti responsabili di avere realizzato opere abusive in una villetta del capoluogo piemontese in assenza del permesso a costruire, con violazione degli art. 44, comma 1, lett. b), 71, comma 1, e 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: difetto di correlazione tra accusa e condanna; intervenuta sanatoria estintiva ex art. 36-bis; erroneo accertamento della responsabilità per la realizzazione di una scala e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati, muovendo dal principio secondo cui, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali siano descritti in modo tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, desumibile non solo dal capo di imputazione ma anche dagli atti inseriti nel fascicolo processuale.
Il secondo motivo ha offerto alla Corte l’occasione per fissare il criterio interpretativo di maggiore rilievo. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’intervento di ristrutturazione aveva determinato un aumento delle unità immobiliari, un complessivo incremento della volumetria urbanisticamente rilevante, la modifica dei prospetti e il mutamento della destinazione d’uso di alcuni locali. Il permesso in sanatoria era stato peraltro rilasciato per opere diverse da quelle abusive accertate.
Su questo presupposto la Corte ha chiarito che l’art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione introdotta dal decreto Salva Casa, ha portata limitata e riguarda solo le violazioni derivanti da parziali difformità, riconducibili all’art. 44, lett. a). Per le ipotesi di cui all’art. 44, lett. b) resta ferma la regola della doppia conformità, con l’ulteriore precisazione che essa è sempre esclusa, ai sensi degli art. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, quando le edificazioni siano state eseguite in assenza della preventiva autorizzazione sismica.
Anche il terzo motivo è stato disatteso. La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la non occasionalità dei reati, l’abitualità della condotta e la destinazione dell’intervento a ricavare ampi locali abitativi in contrasto con il piano regolatore e in violazione delle prescrizioni in materia di costruzioni in zone sismiche. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso, non essendo necessaria la disamina di ogni elemento, poiché basta un solo fattore, purché decisivo, a escludere la causa di proscioglimento.
I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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