Accesso ai dati del cellulare: il PM non è organo indipendente (Cass. pen. Sez. VI n. 13585 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai dati personali contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale integra un trattamento ai sensi della Direttiva 2016/680/UE e richiede il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Il pubblico ministero non possiede il requisito di indipendenza richiesto, perché è parte che dirige le indagini e non è terzo rispetto all’organo che chiede l’accesso. Ne consegue che la normativa interna che gli attribuisce il potere di sequestrare dispositivi informatici non è conforme alla Direttiva. La mancanza di potere non determina però inutilizzabilità, non essendo previsto uno specifico divieto probatorio; essa può al più comportare una nullità dell’atto, con effetto sostanziale solo in caso di concreta compressione dei diritti di difesa. Quando il sequestro sia stato sottoposto al vaglio del Tribunale del riesame, che ne ha verificato necessità, proporzionalità e minimizzazione, non residua alcun interesse all’annullamento.

Il Fatto

Un indagato, sottoposto a indagini per reati in materia di turbativa delle gare di appalto, ha ricevuto la notifica di un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro, seguito da un decreto di ispezione informatica e, infine, da un decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza emesso dal pubblico ministero, con cui si disponeva l’estrazione dei soli dati utili alle indagini tramite copia forense e la restituzione dei supporti all’esito.

Il difensore ha proposto istanza di riesame, respinta dal Tribunale di Salerno. Ha quindi ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione, per avere il Tribunale integrato la carenza descrittiva del decreto, per l’irritualità del procedimento seguito dal pubblico ministero e per il contrasto tra la normativa interna e la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Grande Camera della Corte di Giustizia con la sentenza del 4 ottobre 2024 nella procedura C-548/21.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondato il ricorso. Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che il decreto di perquisizione, ispezione e sequestro e il decreto di ispezione informatica costituiscono la premessa logica di quello impugnato, al quale il secondo rinvia. I decreti, ritualmente portati a conoscenza della parte, vanno letti congiuntamente: il primo descrive compiutamente l’imputazione provvisoria, la condotta e le fonti di prova.

Sul fumus commissi delicti, la Corte ribadisce che il sequestro probatorio è mezzo di ricerca della prova e che il Tribunale del riesame verifica solo l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo). Parimenti infondata è la censura sull’irritualità del procedimento: perquisizione, ispezione informatica e sequestro sono stati disposti per impedire la dispersione delle prove, e il sequestro è stato poi limitato ai soli dati di rilievo emersi dalla copia forense.

Sul profilo europeo, la Corte ricostruisce la portata della Direttiva 2016/680/UE, attuata con il d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51. Richiamando la sentenza della Grande Camera del 4 ottobre 2024, C-548/21, rileva che la nozione di trattamento comprende l’estrazione e la consultazione dei dati e che la limitazione dei diritti fondamentali deve essere necessaria, prevista dalla legge e proporzionata, con controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

Il Collegio dissente dall’orientamento che aveva qualificato il pubblico ministero come organo amministrativo indipendente (Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, Longo). Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur, afferma che il controllo deve essere esercitato da un’autorità terza, che non sia coinvolta nell’indagine e resti neutrale rispetto alle parti: requisito che il pubblico ministero non possiede, perché dirige le indagini ed è parte processuale.

Esclusa la disapplicazione e la inutilizzabilità, non prevista per il caso (art. 191 cod. proc. pen.), la Corte riconosce che la normativa interna non risponde alla Direttiva e che la mancanza di potere del pubblico ministero può comportare una nullità, con effetto sostanziale solo in caso di concreta impossibilità di difendersi. Nel caso concreto, però, i diritti della difesa non sono pregiudicati: sul sequestro si è pronunciato il Tribunale del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., con piena cognizione su necessità, proporzionalità e minimizzazione. Una volta intervenuta la valutazione del giudice terzo, non residua interesse all’annullamento, che del resto non preclude la reiterazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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