Pene sostitutive e sospensione condizionale per fatti anteriori alla riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. II n. 34819 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di fare applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi nei casi in cui sia disposta la sospensione condizionale della pena, introdotto dall’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981 per effetto dell’art. 71, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione. La previsione ha natura sostanziale e trova quindi applicazione l’art. 2, quarto comma, cod. pen., che impone di applicare la norma più favorevole all’imputato. I criteri per l’applicazione delle pene sostitutive restano quelli stabiliti dall’art. 53, comma 1, della legge n. 689 del 1981, nel testo scaturito dalla modifica recata dall’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2003, senza combinare frammenti di discipline diverse. Gli asseriti errori contenutistici della consulenza tecnica del pubblico ministero non integrano l’inutilizzabilità della prova ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. e non sono rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 13.01.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine nei confronti dell’imputato per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di trentaquattro paia di scarpe provenienti dal delitto di alterazione di marchio e di detenzione per la vendita delle medesime. La pena era stata determinata in due mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa, con concessione della sospensione condizionale.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando tra l’altro l’inosservanza dell’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981 in relazione a fatti anteriori alla riforma Cartabia, la manifesta illogicità della motivazione e l’inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per connessione, il secondo e il terzo motivo, rilevando che entrambi prospettano per la prima volta in cassazione asseriti errori contenuti nella consulenza tecnica del pubblico ministero. Nel proprio atto di appello l’imputato non aveva dedotto alcunché né sull’asserita erronea individuazione della scarpa di comparazione né sulla mancata corrispondenza del bene esaminato con quello in sequestro. Le doglianze sono pertanto inammissibili perché nuove.
La Corte precisa inoltre che i denunciati errori non integrano l’inutilizzabilità della consulenza ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. Tale disposizione riguarda le prove illegittimamente acquisite, cioè acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Nel caso di specie gli errori attengono non all’acquisizione della consulenza ma al suo contenuto, con la conseguenza che non sono rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., ma avrebbero dovuto essere dedotti in appello.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile. La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sulla comparazione tra il marchio registrato e quello apposto sulle scarpe sequestrate, rilevando la riproduzione dei tratti distintivi essenziali, la collocazione del marchio nella medesima posizione, la presenza delle borchiette e l’impiego del glitter e della sfumatura argento. La motivazione ha valutato anche la consulenza della difesa e gli argomenti sulla presenza sul mercato di altre scarpe con marchio a stella, sul prezzo, sul packaging e sulla qualità del pellame. Non emergono travisamento delle prove né illogicità manifesta: le doglianze mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte richiama il principio secondo cui la regola di alternatività tra pene sostitutive e sospensione condizionale non è venuta meno per effetto delle modifiche all’art. 545-bis cod. proc. pen. recate dal d.lgs. n. 31 del 2024, che non ha disciplinato i rapporti tra i due istituti. Tuttavia, il divieto introdotto dall’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981 non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per la natura sostanziale della previsione e in forza dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. Poiché i fatti oggetto del processo sono stati accertati il 01.02.2019, la sospensione condizionale concessa non ostava all’applicazione della pena sostitutiva pecuniaria.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Trieste, che dovrà applicare i criteri dell’art. 53, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto e l’affermazione di responsabilità irrevocabile, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di legittimità.
Nota della Redazione
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