Motivazione apparente in appello: obbligo di esame dei motivi (Cass. pen. Sez. V n. 39799 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di decisioni di primo e di secondo grado motivate con criteri omogenei, è ammessa l’integrazione delle due sentenze in una struttura argomentativa unitaria. Tale integrazione presuppone però che la sentenza di appello rechi un esame delle censure proposte dall’appellante, esprimendo una specifica valutazione sui motivi, sia pure con criteri conformi a quelli del primo giudice. Il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a disattendere i motivi di gravame quando impone di fare esclusivo riferimento alla motivazione appellata e non consente di stabilire, neppure in forma implicita, il rapporto dialettico fra i motivi d’appello e la decisione di secondo grado. Ne consegue che la sentenza di appello è affetta da motivazione apparente e va annullata quando ometta di confrontarsi con censure potenzialmente decisive.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, proscioglieva l’imputato dai delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. All’imputato, nella qualità di amministratore e liquidatore della società poi dichiarata fallita, si contestava di avere rinunciato a riscuotere crediti per oltre tre milioni di euro vantati verso società collegate.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi: l’omessa motivazione della sentenza di appello, che avrebbe disatteso le deduzioni difensive sull’inesigibilità dei crediti e sull’azzeramento in bilancio come atto dovuto, e l’errata determinazione della pena, per il mancato bilanciamento tra l’aggravante della pluralità delle condotte e le attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui, in presenza di decisioni di primo e di secondo grado motivate con criteri omogenei, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in una struttura argomentativa unitaria (Sez. 3, n. 44418 del 16.07.2013, Argentieri). L’integrazione presuppone però che la sentenza di appello contenga un esame delle censure dell’appellante, evidenziando un’argomentata concordanza nell’analisi degli elementi posti a fondamento del giudizio.

Ne deriva che la sentenza di secondo grado deve confrontarsi effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una valutazione propria del giudice dell’impugnazione. Il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a disattendere i motivi di gravame quando, per valutarne le censure, imponga di fare esclusivo riferimento alla motivazione appellata e non consenta di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra motivi d’appello e sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05.10.2016, Unterholzner).

Nel caso esaminato, quanto all’affermazione di responsabilità, la Corte territoriale si era limitata a richiamare la correttezza della ricostruzione del primo giudice, senza considerare la censura che evidenziava l’inesigibilità dei crediti già dal 2011 e il carattere dovuto del loro azzeramento in bilancio secondo i principi contabili e fiscali. Così facendo, la sentenza ha ignorato il significato del motivo di gravame e si è adagiata sulle argomentazioni del Tribunale, che invece avrebbe dovuto controllare.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione di appello, fondata sul mero richiamo del corretto governo degli artt. 132 e 133 cod. pen., rivela l’assenza di qualsiasi effettiva esplicazione delle ragioni della decisione, a fronte delle censure articolate nell’interesse dell’imputato e rimaste preterite. Il Collegio dispone quindi un nuovo esame sul punto, volto a verificare se, accertata la superstite fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’aggravante della continuazione fallimentare di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L.F. sia autonomamente configurabile, con conseguente rideterminazione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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