Concorso dell’extraneus nella bancarotta fraudolenta distrattiva (Cass. pen. Sez. 5 n. 7385 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, nella volontarietà della propria condotta di apporto e nell’incidenza causale dell’azione, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; non è richiesta, invece, la specifica conoscenza del dissesto societario, che può rilevare solo quale indice probatorio della rappresentazione della pericolosità della condotta. Le deduzioni critiche che sollecitano un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità. La memoria difensiva, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., non può contenere doglianze diverse da quelle ritualmente proposte con il gravame o con i motivi nuovi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma che aveva condannato l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere concorso a distrarre, mediante l’emissione di assegni e bonifici privi di reali operazioni commerciali giustificative, la somma complessiva di euro 199.242,00 a favore di sé stesso, quale concorrente nel reato, a danno di una società poi dichiarata fallita, con conseguente conseguimento di indebiti vantaggi fiscali contestati dall’Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di concorso nel reato di bancarotta. La difesa eccepiva, in particolare, che il fallimento della società non poteva derivare dalle poche fatture emesse dal ricorrente quattro anni prima, costituenti solo una percentuale minima del passivo fallimentare, e che non sarebbe stata provata l’effettiva consapevolezza del depauperamento patrimoniale. Successivamente, venivano depositati motivi aggiunti in punto di trattamento sanzionatorio, per la mancata rideterminazione della pena a seguito dell’esclusione, d’ufficio, delle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, rammentando che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e della coerenza argomentativa, senza alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, che restano di esclusiva competenza del giudice di merito.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto le deduzioni difensive generiche e aspecifiche, oltre che meramente reiterative di censure già devolute in appello. In particolare, ha precisato che la responsabilità dell’imputato non era stata affermata per avere egli determinato il fallimento della società, ma per avere distratto, in concorso con gli amministratori, la somma complessiva di euro 199.242,00 mediante l’emissione a suo favore di assegni bancari privi di una lecita causa commerciale sottostante. Il rilievo difensivo relativo all’entità del passivo fallimentare non si confrontava, pertanto, né con la motivazione della sentenza impugnata, né con il capo d’imputazione.
In punto di elemento soggettivo, la Corte ha fatto buon governo del principio per cui il dolo del concorrente extraneus consiste nella consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto societario. Ha correttamente individuato gli indicatori fattuali della consapevolezza del contributo al depauperamento: l’introitazione di assegni e bonifici per un valore complessivo di 500.000 euro in assenza di un valido titolo legittimante, e il trasferimento di parte delle somme ricevute a una società creata dallo stesso imputato e priva di reale operatività, costituita al solo fine di sottrarre definitivamente le somme ai creditori della società fallita.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo nuovo contenuto nella memoria difensiva, in quanto inedito, non essendo stato proposto con il corrispondente motivo di appello. Ha ricordato che la facoltà di presentare memorie, riconosciuta dall’articolo 121 cod. proc. pen., non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e per la presentazione di motivi nuovi, sicché la memoria non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle ritualmente devolute. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.