Inammissibilità dei ricorsi sui motivi di merito e sulla utilizzabilità delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. VI n. 34847 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che riproponga censure di merito già valutate dalla Corte di appello, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. In tema di intercettazioni, l’eccezione di inutilizzabilità è inammissibile se la parte non indica specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio e non cura che lo stesso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. La mancata impugnazione in appello di un capo relativo all’acquisizione di elementi probatori determina un giudicato parziale interno che impedisce di riproporre la questione in cassazione, né consente il rilievo d’ufficio. L’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. non è integrata dalla sola minore efficacia causale del contributo, occorrendo un ruolo del tutto marginale.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, aveva confermato la responsabilità di sei imputati per reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, escludendo solo l’aumento per la continuazione per uno di essi.
Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione e delle attenuanti generiche, eccessività degli aumenti per la continuazione e, per un ricorrente, l’inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto alle posizioni di tre ricorrenti, il motivo sull’art. 114 cod. pen. è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di merito aveva escluso l’attenuante in ragione del ruolo concretamente svolto, consistito nella custodia del denaro e della chiave del locale e nella consegna di dosi ai clienti. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui non basta una minore efficacia causale, occorrendo un ruolo trascurabile nell’economia del crimine.
Il motivo sulla determinazione della pena è stato parimenti respinto, avendo il giudice di merito correttamente esercitato i poteri discrezionali, giustificando il discostamento dai minimi edittali e il diniego delle attenuanti generiche sulla base della personalità degli imputati e dei loro precedenti.
Quanto all’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha confermato la valutazione globale operata dal giudice di appello, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite Murolo, valorizzando la gestione continuativa e organizzata del traffico, la capacità di approvvigionamento e il controllo del territorio.
In tema di intercettazioni, il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: proposto per la prima volta in legittimità, senza allegazione degli atti a sostegno. La Corte ha richiamato il principio per cui l’acquiescenza della parte che non abbia proposto specifico appello determina un giudicato parziale interno (Sez. II n. 55947 del 2018), e quello secondo cui è onere della parte indicare l’atto viziato e produrlo in cassazione (Sez. V n. 37694 del 2008).
Da ultimo, la Corte ha escluso la configurabilità della continuazione esterna, valutata la distanza temporale e la diversità dei fatti. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.