Il sindacato di legittimità sui sequestri probatori non valuta la documentazione difensiva (Cass. pen. Sez. 2 n. 2720 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ne consegue che le censure concernenti la valutazione della valenza probatoria della documentazione prodotta dalla difesa, in quanto prospettanti una mera inadeguatezza o mancanza di persuasività di tale apprezzamento, sono inammissibili. Il sindacato di legittimità non si estende all’illogicità manifesta, denunciabile solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di 18.740 prodotti industriali, disposto dal pubblico ministero all’esito di una perquisizione effettuata dalla Guardia di finanza presso la società della quale ella era titolare. Il sequestro era stato eseguito nell’ambito di un procedimento penale per i reati di detenzione per la vendita e messa in vendita di prodotti con marchi contraffatti e di ricettazione aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha premesso che, secondo il diritto vivente, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, che può essere dedotta solo come vizio specifico ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, relativo alla asserita carenza motivazionale del decreto di sequestro in ordine al fumus commissi delicti, la Corte lo ha ritenuto in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. Ha evidenziato che il tribunale del riesame aveva correttamente verificato la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato, valorizzando l’informativa di reato della Guardia di finanza che indicava come i soggetti coinvolti acquistassero prodotti dalla società della ricorrente. Ha inoltre reputato non apparente la motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva anche rilevato come i pupazzi venduti dalla società fossero commercializzabili solo in determinati negozi, circostanza non ricorrente nel caso di specie, senza che la ricorrente avesse offerto alcuna confutazione.
In relazione al secondo motivo, concernente la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa a sostegno dell’autenticità della merce, la Corte ha osservato che il tribunale aveva motivato il proprio convincimento, rilevando la mancanza di riscontri sulla riferibilità dei documenti ai beni sequestrati e l’inidoneità delle licenze prodotte a comprovare l’originalità dei prodotti. Tali valutazioni attengono però alla valenza probatoria della documentazione, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, non integrando un’ipotesi di violazione di legge.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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