Falsa sottoscrizione per il rinnovo del permesso di soggiorno e dolo specifico (Cass. pen. Sez. I n. 32771 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 la condotta di chi utilizzi, per il rinnovo del permesso di soggiorno, dichiarazioni di ospitalità e sostitutive di certificazione non sottoscritte dal titolare e attestanti fatti non corrispondenti al vero. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente l’utilizzo consapevole di documenti falsamente sottoscritti, non essendo necessario che all’imputato sia contestata la materiale contraffazione. Il dolo specifico è desumibile dall’impiego dei documenti al fine di ottenere l’indebito vantaggio del rinnovo del titolo di soggiorno. La sussistenza di un rapporto sentimentale o di coniugio tra le parti resta circostanza irrilevante, così come l’assoluzione di un terzo che si sia occupato della procedura.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Novara che aveva condannato il ricorrente alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998. La contestazione riguardava l’utilizzo, per il rinnovo del permesso di soggiorno, di una dichiarazione di ospitalità e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione recanti una sottoscrizione non riconducibile alla donna indicata come titolare.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento, con riferimento all’elemento psicologico del reato; il difetto di motivazione sull’elemento materiale, l’illogicità della decisione quanto all’assoluzione della sorella e la mancata prova del dolo specifico. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando che le valutazioni dei giudici di appello si saldano con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, configurando una doppia conforme. Le doglianze difensive vanno quindi vagliate rispetto a un unico corpo argomentativo.
Quanto all’elemento materiale, la sentenza impugnata ha evidenziato che le dichiarazioni utilizzate per il rinnovo del permesso di soggiorno recavano una sottoscrizione disconosciuta dalla titolare. Era inoltre risultato provato che le parti non vivevano insieme all’epoca della presentazione delle dichiarazioni e che la donna risiedeva in un’abitazione diversa da quella indicata. L’imputato aveva in modo ingannevole richiesto i documenti alla persona offesa, giustificando la richiesta con esigenze legate al Cud, e ne aveva poi fatto utilizzo per il rinnovo del titolo.
La Corte ha precisato che non è necessaria la contestazione della materiale contraffazione. Rileva l’utilizzo consapevole di documenti non attestanti fatti veri. Il dolo specifico del delitto è stato desunto dal fine di ottenere l’indebito vantaggio del rinnovo, anche considerando che la dichiarazione di residenza era già stata utilizzata in passato per la medesima finalità, con istanza a suo tempo respinta.
La Corte ha poi respinto la doglianza sulla sussistenza del rapporto sentimentale, osservando che i giudici di merito hanno escluso tale rapporto e, in ogni caso, hanno chiarito che la sua eventuale sussistenza non sarebbe sufficiente a escludere il dolo specifico, venendo in rilievo l’utilizzo di documenti falsi sia nel contenuto sia nella sottoscrizione.
Quanto all’assoluzione della sorella, indicata come colei che si sarebbe occupata della procedura, la Corte ha escluso un conflitto di giudicati: il soggetto con interesse diretto e autonomo al rinnovo era l’imputato, anche in ragione del rischio di essere attinto da decreto di espulsione. Infine, la Corte ha ribadito che le censure, sviluppandosi sul piano della ricostruzione fattuale, mirano a sovrapporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie a quella dei giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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