Inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee e onere di specificità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 37006 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi eccepisce in sede di legittimità l’inutilizzabilità di atti processuali deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità. Il giudizio sulle attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto, insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli dell’art. 133 cod. pen., senza obbligo di esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Il Fatto
La ricorrente è stata affermata penalmente responsabile, in primo grado, per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Il Tribunale ha pronunciato condanna alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 28.01.2025, ha confermato integralmente la decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Il primo censura l’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; i restanti investono la motivazione su diversi profili, tra cui il diniego delle attenuanti generiche. La questione approda così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte richiama il principio per cui l’onere di allegazione grava su chi eccepisce il vizio: occorre individuare gli atti specificamente affetti da inutilizzabilità e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario, così da poterne inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Il precedente richiamato è Sez. U n. 23868 del 23.04.2009. La ricorrente non ha assolto tale onere.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato su entrambi i profili dedotti. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato, per le ragioni già correttamente espresse nella sentenza impugnata.
Il quarto motivo concerne le attenuanti generiche. La Corte ribadisce che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche solo richiamandoli, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (richiamata Sez. V n. 43952 del 13.04.2017). Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati (Sez. III n. 28535 del 19.03.2014). Nel caso concreto la Corte di merito ha specificamente motivato facendo riferimento alla gravità del reato.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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