Inammissibile il ricorso sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente (Cass. pen. Sez. VII n. 32254 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, il solo dato ponderale della sostanza rinvenuta, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello, prefiguri una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Benevento, con pronuncia del 15 febbraio 2024, alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 81 cpv. cod. pen. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 07.11.2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione dello stupefacente allo spaccio, che si assume priva di riscontro probatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi, osserva la Corte, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e risultano privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione il collegio richiama, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, i cui principi, dettati sui motivi d’appello, sono ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione.

Le doglianze, rileva la Corte, mirano a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Nel merito il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica, congrua e corretta in diritto. I giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del prevenuto, condividendo la ricostruzione del primo giudice: la consegna di un involucro contenente sostanza stupefacente a un altro soggetto, in cambio di una banconota; l’arresto in flagranza; il tentativo di disfarsi di ulteriori involucri alla vista degli agenti, recuperati e quantificati. In ragione della qualità e della quantità, la droga è stata ritenuta certamente destinata alla cessione a terzi.

La Corte ribadisce quindi il principio di diritto: la valutazione sulla destinazione della droga, quando la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, va compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4 n. 7191/2018, Rv. 272463; Sez. 6 n. 44419/2008, Rv. 241604). Il dato ponderale non basta: occorre una valutazione globale che consideri anche la maggiore rilevanza indiziaria del numero delle dosi ricavabili, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione (cfr. Sez. 3 n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Diversamente opinando, questa Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice di fatto.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.6.2000), della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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