Annullamento parziale con rinvio su associazione per delinquere e falso ideologico (Cass. pen. Sez. V n. 34939 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, il pubblico ministero ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur mantenendo la misura, abbia annullato in parte il provvedimento genetico per taluni delitti. Il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. non richiede la cassa comune, la conoscenza reciproca fra gli associati, la distribuzione dei compiti, il perfezionamento dei reati-fine, essendo sufficiente la consapevolezza di partecipare con almeno altre due persone a un sodalizio stabile e organizzato. Nel delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen., riconosciuta natura di atto pubblico a una categoria di certificazioni informatiche, è contraddittorio negarla a una sottocategoria della stessa specie. Il requisito di attualità del pericolo ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma impone una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

Il Fatto

Il tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’istanza ex art. 309 cod. proc. pen., escludeva i gravi indizi per il delitto associativo e per le condotte di falso ideologico in atto pubblico relative alla certificazione informatica Eipass 7 Moduli User, sostituendo la misura custodiale con una misura interdittiva.

Proponevano ricorso per cassazione il pubblico ministero, con quattro motivi, e l’indagata, con tre motivi incentrati sulle esigenze cautelari. La difesa depositava inoltre memoria riferita a un coindagato, autonomamente ricorrente contro il medesimo provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il controllo di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. resta interno al provvedimento impugnato, non potendo il giudice di legittimità procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti. Analogo limite vale per il sindacato sulle esigenze cautelari, essendo compito esclusivo del giudice della cautela valutarne in concreto la sussistenza.

Il primo motivo del pubblico ministero è fondato. Il reato associativo richiede un vincolo stabile, l’indeterminatezza del programma e una struttura organizzativa adeguata, ma non la cassa comune, la conoscenza reciproca tra gli associati o la partecipazione di tutti ai singoli delitti. L’ordinanza è contraddittoria laddove, riconosciuto il ruolo centrale di un centro studi nella vicenda, nega rilievo all’apporto dei referenti di altri centri, qualificandolo come occasionale.

È fondato anche il secondo motivo. Una volta riconosciuta portata di atto pubblico alle certificazioni della società capofila, non si comprende perché tale qualificazione debba essere negata a una sottocategoria della stessa specie. L’atto pubblico ex artt. 476 e 479 cod. pen. si caratterizza per la produttività di effetti costitutivi o modificativi di situazioni giuridiche di rilevanza pubblicistica: le certificazioni in esame, abilitando il titolo a essere speso in ambito concorsuale, sono dotate di autonoma efficacia giuridica.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità e carenza di interesse, non avendo il pubblico ministero affrontato il profilo dell’incidenza dell’aggravante sui termini di durata della misura. Il quarto resta assorbito, essendo necessaria la rivalutazione del quadro cautelare all’esito dei primi due motivi.

Il ricorso dell’indagata è infondato. Le censure si risolvono in una lettura alternativa delle emergenze indiziarie. Quanto all’attualità del pericolo, essa non va equiparata all’imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma indica la continuità del periculum libertatis, apprezzabile sulla base della vicinanza ai fatti o di elementi recenti. La posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma. La misura interdittiva risulta rispettosa del criterio del minor sacrificio. La memoria depositata è irricevibile perché tardiva e riferita ad altro ricorrente. Segue l’annullamento con rinvio al tribunale del riesame per i primi due motivi e la condanna alle spese per la ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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