Confisca di prevenzione e congruità dei profitti illeciti del proposto (Cass. pen. Sez. I n. 3344 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’ablazione disposta ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la ritenuta pericolosità generica del proposto si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute dal soggetto siano state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congrua rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare. Non è tuttavia indispensabile fornire la prova della entità del profitto derivante da ogni singolo reato, allorché il percorso deviante sia ricostruito in termini ampi e coerenti nel provvedimento. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente.
Il Fatto
Con decreto del 16 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli, Sezione misure di prevenzione, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Napoli del 18 ottobre 2021, ha disposto la restituzione di alcuni beni e ha confermato nel resto la confisca di un compendio patrimoniale facente capo al proposto e alla moglie. I giudici di merito hanno ricondotto il proposto alla pericolosità generica dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, valorizzando sentenze definitive e procedimenti per delitti contro il patrimonio commessi tra il 1995 e il 2018, nonché l’assenza di dichiarazioni dei redditi.
Avverso il decreto i due interessati hanno proposto un unico ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato la violazione di legge in ordine alla ritenuta indimostrata liceità dell’acquisizione di due immobili; dall’altro il difetto di accertamento della ragionevole congruità delle acquisizioni illecite rispetto alle condotte criminose. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che, essendo le censure riferibili distintamente all’una e all’altro ricorrente, resta estranea al giudizio la questione rimessa alle Sezioni Unite con la notizia di decisione n. 9 del 7 novembre 2024, relativa alla legittimazione del terzo a contestare i presupposti della misura.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Poiché in materia di prevenzione l’unico vizio deducibile in sede di legittimità è la violazione di legge, la censura — formalmente qualificata come tale — maschera in realtà una critica all’impianto motivazionale, limitandosi a reiterare difese già proposte nel merito e puntualmente disaminate dalla Corte di appello. Quest’ultima aveva escluso la dimostrazione di provviste lecite per entrambi gli acquisti immobiliari, valorizzando la mancata prova della capacità patrimoniale della presunta finanziatrice e il disallineamento temporale tra l’attività di vendita al dettaglio e l’acquisto.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo (in tal senso Sez. 6 n. 21525 del 18/06/2020, Mulè e Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Noviello).
Il secondo motivo è stato giudicato infondato. Richiamato il principio di cui a Sez. 6 n. 29157 del 12/04/2023, Valenti — che esige un raffronto stringente tra abituale commissione di delitti e accumulo di proventi, alla luce di Corte cost. n. 24 del 2019 —, la Corte ha osservato che la necessità di correlazione temporale tra pericolosità e acquisti presuppone l’accertamento di attività delittuose capaci di produrre reddito (Sez. 1 n. 13375 del 2017, Brussolo; Sez. 1 n. 27366 del 28/01/2021, He Dong). La Corte di appello non si è sottratta a tale verifica, avendo collocato gli acquisti del 1999 e del 2003 nel pieno periodo di manifestazione della pericolosità, protrattasi fino al 2018.
Non è infine necessario provare l’entità del profitto di ogni singolo reato, quando il percorso deviante risulti ricostruito in termini ampi e coerenti. I ricorsi sono stati dunque rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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