Detenuto per altra causa e appello abbreviato: la traduzione va richiesta (Cass. pen. Sez. II n. 34940 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, l’imputato detenuto per altra causa è giudicato in assenza, ai sensi dell’art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen., ove non abbia ritualmente e tempestivamente manifestato la volontà di comparire. La richiesta del difensore di udienza partecipata, ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., è finalizzata ad assicurare il contraddittorio orale e non determina di per sé l’obbligo di traduzione in capo al giudice procedente. Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento presuppone, infatti, che la volontà di comparire sia stata espressa dall’imputato stesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 27 marzo 2025, confermava la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva condannato l’imputato per concorso in tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il giudizio di primo grado era stato definito con le forme del rito abbreviato, a seguito di richiesta dell’imputato.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità dell’udienza di appello, celebrata mentre l’imputato era detenuto per altra causa e non era stato tradotto, e la carenza e contraddittorietà della motivazione sul bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, muovendo dal dato che la decisione di primo grado era stata emessa dal giudice dell’udienza preliminare a seguito di richiesta ex art. 442 cod. proc. pen. La disciplina applicabile è quella risultante dal combinato disposto degli artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen., come riformulati dal d.lgs. 150/2022.

L’art. 598-bis cod. proc. pen. individua nella camera di consiglio senza partecipazione delle parti la modalità ordinaria di trattazione, riconoscendo all’appellante e al difensore la facoltà di chiedere di partecipare all’udienza. L’art. 599 cod. proc. pen. regola invece la trattazione camerale con partecipazione e si applica proprio all’appello avverso le sentenze emesse in primo grado ex art. 442 cod. proc. pen., stabilendo che l’udienza è rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

Da qui il principio: in caso di detenzione per altra causa, non basta che il difensore abbia richiesto l’udienza partecipata perché debba disporsi la traduzione, occorrendo che sia l’imputato stesso ad avere ritualmente manifestato la volontà di comparire. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 35399 del 24.06.2010, che, pur nel vigore della precedente disciplina, affermano l’obbligo del giudice di disporre la traduzione a fronte della tempestiva richiesta dell’imputato di presenziare; cita inoltre Sez. V n. 3356 del 14.11.2024, secondo cui l’istanza di trattazione orale del difensore converte il rito cartolare in rito camerale ordinario, ma non impone la traduzione del detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare, e Sez. II n. 27245 del 02.05.2019, che configura in capo all’imputato un vero e proprio onere di comunicazione, da adempiere con tempestività.

Applicando tali principi, la Corte rileva che né dal motivo di ricorso né dagli atti risulta che l’imputato, personalmente o a mezzo del difensore, abbia mai manifestato la volontà di comparire chiedendo specificamente di essere tradotto. L’assenza è stata pertanto dichiarata legittimamente, in applicazione dell’art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen., in caso di regolarità delle notificazioni.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: il giudice di appello ha motivato il giudizio di bilanciamento su circostanze di fatto non censurabili in sede di legittimità, dimostrando di avere considerato gli elementi dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi in modo logico e coerente, secondo il principio di Sez. I n. 17494 del 18.12.2019. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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