Reato continuato in executivis tra patteggiamenti e rito ordinario: non serve l’accordo (Cass. pen. Sez. I n. 34946 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il disposto dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera quando l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva riguardi in parte sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario. In tale ipotesi non costituisce requisito necessario l’accordo tra le parti, che è invece indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento. Il giudice dell’esecuzione che dichiari inammissibile l’istanza per questa parte, e che prosegua esaminando il merito solo con riferimento ad alcune delle condanne, rende una decisione viziata: la declaratoria di inammissibilità si riverbera sulla correttezza della valutazione, che risulta parziale e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20 febbraio 2025 dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse del condannato, volto a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra sei sentenze di condanna.
Il Tribunale riteneva inammissibile l’istanza quanto alle sentenze indicate alle lettere a), b) e c), tutte emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per difetto dei presupposti previsti dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ossia un nuovo accordo tra le parti sul vincolo e sulla pena complessiva. Nel merito escludeva poi la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub b) e d) — per la natura estemporanea e di dolo d’impeto della condotta — e tra quelli sub e) ed f). Il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte osserva che il disposto dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera quando l’istanza di continuazione in executivis riguardi in parte sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario. Richiama Sez. I n. 16456 del 12/03/2021, El: nel caso di richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze emesse con il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen. e altre pronunciate con rito diverso, non è requisito necessario l’accordo, che resta indispensabile solo per il riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento.
Il rilievo difensivo è dunque corretto, poiché la richiesta ricomprendeva sia fatti giudicati con rito ordinario, sia fatti giudicati con patteggiamento. Il provvedimento impugnato affronta la questione solo con riferimento ai reati sub b) e d), e non relativamente ai fatti giudicati con le sentenze sub a) e c).
L’errore in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare inammissibile l’istanza in parte qua si è riverberato sulla correttezza della decisione. Pur passando a valutare il merito, il giudice ha reso un esame solo parziale della domanda: ha vagliato con esito negativo la sussistenza del vincolo unicamente fra le pronunce di condanna individuate alle lettere b) e d), senza compiere analoga indagine con le sentenze sub a) e c), come avrebbe dovuto fare stante l’erroneità della declaratoria di inammissibilità. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
Il terzo motivo, relativo al diniego di continuazione fra le sentenze sub e) ed f), è invece infondato. Il Tribunale applica correttamente gli indici di unitarietà del programma criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione antecedente almeno nelle linee essenziali. La Corte richiama Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo: non basta valorizzare alcuno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Nel concreto il Tribunale ha evidenziato lo iato temporale di oltre un anno e mezzo e la natura di reazione incontrollata della seconda condotta, non ricollegabile a un programma antecedente. La motivazione è completa, logica e aderente alla giurisprudenza. Per contro, la mancata disamina del vincolo fra i fatti di cui alle condanne sub a), b), c) e d) impone l’annullamento in parte qua con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.