Ricorso inammissibile per genericità e divieto di rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 35007 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduce la mancata ammissione di una prova integrativa è inammissibile per assoluta genericità se la difesa non indica quale sia la prova richiesta e non ammessa. I motivi che tendono a ottenere una ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito sono manifestamente infondati, perché la rilettura degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’onere motivazionale con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 04.10.2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 24.09.2021, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva, commesso in epoca anteriore e prossima al 18 luglio 2017.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per il mancato ammissione di una prova richiesta dalla difesa; l’insussistenza degli elementi di responsabilità; l’omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; i vizi di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e all’attenuante della lieve entità ex art. 648, comma 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina separatamente i motivi. Il primo è dichiarato inammissibile per assoluta genericità: la difesa non ha neppure indicato nel ricorso quale sarebbe la prova integrativa richiesta e non ammessa. Il vizio di specificità del motivo impedisce alla Corte di valutarne la fondatezza.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità. Essi tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che ha esplicitato con motivazione esente da vizi logici e giuridici le ragioni del proprio convincimento.
La Corte ribadisce il principio per cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, richiamando Sez. U n. 6402 del 1997.
Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui la “particolare tenuità” nel delitto di ricettazione va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res” (Sez. II n. 42866 del 2017). Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione esente da evidenti illogicità, non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, ma sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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