Cessione del credito e buona fede nella verifica dei crediti da confisca (Cass. pen. Sez. V n. 35008 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di verifica dei crediti su beni confiscati ai sensi degli artt. 58 e 59 d.lgs. n. 159 del 2011, il terzo creditore deve provare l’assenza di strumentalità tra il sorgere del credito e l’attività illecita del proposto e, ove tale strumentalità sia riscontrata, la propria buona fede e il proprio incolpevole affidamento al momento della costituzione del rapporto. La cessione del credito non produce effetti novativi: il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente e può avvalersi della buona fede originaria di costui, mentre la sua personale buona fede deve essere intesa come mera mancanza di accordi fraudolenti con il proposto, non essendo sufficiente a escluderla la conoscenza del vincolo reale o delle notizie di stampa sulla pericolosità del medesimo. La verifica della buona fede va condotta con i parametri di cui all’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non esclusivi né vincolanti, dovendosi altresì confrontare gli indicatori di segno contrario eventualmente valorizzati in altri procedimenti di verifica.
Il Fatto
Una società finanziaria, cessionaria di un portafoglio di crediti deteriorati, chiedeva di essere ammessa al passivo della procedura di prevenzione relativa a immobili confiscati, per il credito di poco superiore a un milione di euro derivante da tre mutui fondiari garantiti da ipoteca. Il Giudice delegato rigettava la domanda; il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione, confermava il diniego.
I giudici di merito ravvisavano il nesso di strumentalità tra i finanziamenti e l’attività illecita del proposto, ritenendo che a questi non potesse riconoscersi uno stato di incolpevole affidamento e che la buona fede difettasse sia in capo alla banca cedente, sia — sulla base della pericolosità del soggetto, ormai di dominio pubblico — in capo alla cessionaria. La società ricorreva per cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che i provvedimenti di verifica dei crediti sono impugnabili anche per vizio di motivazione, a differenza dei provvedimenti applicativi delle misure. Ciò premesso, ritiene inammissibile il primo motivo, relativo alla strumentalità del credito.
Sul punto i giudici di merito hanno fatto buon governo della presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte, desumibile dalla erogazione del credito in costanza di pericolosità sociale del ricevente. Il rilievo difensivo sulla distanza temporale tra accensione dei mutui e trascrizione del sequestro è inconferente, perché il dato rilevante è che i finanziamenti intervennero nel periodo in cui il proposto riciclava i proventi dell’associazione.
Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo, che investono il difetto motivazionale sulla buona fede. Quanto alla banca cedente, il decreto ha valorizzato una serie di indicatori di valenza non univoca: la denuncia del 2006 per fatti del 2003 — che nulla dice sulla conoscibilità da parte del personale bancario, essendo allora il soggetto incensurato — e la sottocapitalizzazione delle società mutuatarie, fenomeno ricorrente che non rende anomala la concessione di finanziamenti assistiti da garanzie reali riscontrate adeguate. La Corte rileva inoltre l’omesso confronto con il decreto del medesimo Tribunale del 13 dicembre 2021, che aveva ammesso al passivo, in relazione ad altri immobili coinvolti nella medesima lottizzazione, crediti della stessa cessionaria, proprio sul rilievo della buona fede della banca.
Parimenti fondato è il terzo motivo. La buona fede del cessionario va intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura, sicché la conoscenza del vincolo reale o la notizia della pericolosità del proposto, acquisita tramite i mezzi di informazione, non bastano a escluderla. Il provvedimento ha del tutto omesso di affrontare tale questione, incorrendo in un ulteriore vizio motivazionale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Nota della Redazione
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