Inammissibile l’appello per genericità dei motivi (Cass. pen. Sez. VI n. 29507 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità l’atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte. Il giudice di appello che dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione per genericità delle doglianze non è tenuto a esaminare il merito dei motivi, né a pronunciarsi sulle censure relative al trattamento sanzionatorio e alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di ricorso, poi integrati da una memoria con motivi nuovi depositata prima dell’udienza. Il ricorrente ha contestato la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l’atto di appello conteneva specifici rilievi critici riferibili alla ricostruzione dei fatti, alla qualificazione giuridica della condotta e al trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ricostruito la questione muovendo dal principio consolidato in materia di specificità dei motivi di gravame. Richiamando un proprio precedente — Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024 — la Corte ha ribadito che l’appello è inammissibile quando il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione senza esplicitare le ragioni di fatto o di diritto che rendono non condivisibili le valutazioni del primo giudice.
Nello stesso senso la Corte ha evocato il principio affermato da Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019: l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte. Quanto più articolata è la motivazione del giudice di merito, tanto più l’impugnante deve confrontarsi puntualmente con essa.
Su questa base la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi richiamati. La declaratoria di inammissibilità non si fondava soltanto sull’omessa individuazione dei punti della sentenza appellata, quanto piuttosto sulla genericità delle doglianze, prive di effettiva critica sia alla ricostruzione dei fatti sia alle argomentazioni del primo giudice.
In particolare, l’atto di appello qualificava l’imputato come “vittima” senza indicare alcun elemento di fatto a sostegno, e prospettava l’arbitrarietà dell’ammanettamento in modo apodittico, con un ragionamento “circolare” e privo di confronto con i dati di fatto. Né risultavano evocate le circostanze rilevanti ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen.
Quanto al concorso formale, l’appellante si era limitato a contestare l’indebito frazionamento della condotta, senza confrontarsi con il rilievo del giudice di merito circa la consumazione della condotta violenta in danno di due pubblici ufficiali, che integra il concorso formale tra due reati di resistenza. La censura sulla sospensione condizionale risultava meramente assertiva, mentre nessuna doglianza era riferita alla misura della pena.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi nuovi meramente reiterativi di quelli originari, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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