Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove dichiarative (Cass. pen. Sez. VII n. 35006 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammissibile in sede di legittimità il motivo che, deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., contesti la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e la ricostruzione del compendio probatorio. La mancata osservanza di una norma processuale rileva solo se sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni della motivazione. Esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici.
Il Fatto
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 31.01.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 03.11.2023, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per cinque reati di usura ex art. 644 cod. pen., consumati tra il febbraio 2012 e il marzo 2014. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito fondato il giudizio di attendibilità delle persone offese su dichiarazioni prive di riscontri oggettivi. La persona offesa, costituitasi parte civile, ha depositato memoria eccependo l'improcedibilità del ricorso per tardività e profili di inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l'eccezione di tardività sollevata dalla parte civile e la ritiene infondata. Il termine per la presentazione del ricorso era di 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con decorrenza dal 3 marzo 2025 — poiché il 2 marzo cadeva di domenica — e scadenza il 17 aprile 2025, giorno successivo a quello di presentazione del ricorso.
Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile. Le censure difensive riproducono profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e tende a ottenere una rilettura dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
La Corte richiama il principio secondo cui esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 30.4.1997, Dessimone, Rv. 207944). Osserva inoltre che la mancata osservanza di una norma processuale rileva solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: non è pertanto ammissibile il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è sanzionata in tal modo (Sez. 3 n. 44901 del 17.10.2012, Rv. 253567).
La Corte ricorda ancora che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in legittimità salvo manifeste contraddizioni (Sez. 2 n. 41505 del 24.09.2013, Terrusa, Rv. 257241), vizi che nel caso di specie non sussistono. La sentenza impugnata, del resto, ha ritenuto la piena attendibilità dei dichiaranti in ragione della precisione, contestualizzazione e coerenza logica delle loro deposizioni, indicando specifici elementi di riscontro: una scrittura privata attestante il prestito e due conversazioni telefoniche tra la persona offesa e l'imputato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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