Appello ai soli effetti civili e competenza funzionale del giudice civile (Cass. pen. Sez. V n. 23414 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza penale è impugnata per i soli interessi civili e l’impugnazione non è inammissibile, il giudice d’appello e la Corte di cassazione rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale. Il giudice penale può astenersi dal rinvio solo ove ritenga l’impugnazione inammissibile; la ritenuta infondatezza dell’appello non lo autorizza a decidere nel merito. La violazione del criterio di competenza funzionale fissato dall’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. determina nullità assoluta della sentenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale di Marsala aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 610 cod. pen., ipotizzato in danno della persona offesa. Avverso la pronuncia territoriale ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, costituita parte civile, deducendo violazione di legge processuale.

Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado, a fronte di un appello proposto ai soli effetti civili — non dichiarato inammissibile ma rigettato — avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice civile competente, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. La questione attiene alla competenza funzionale del giudice dell’impugnazione ai soli interessi civili.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina delle impugnazioni ai soli effetti civili. L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente.

Il Collegio richiama il principio secondo cui l’inammissibilità, anche parziale, del ricorso è ostativa al rinvio per la prosecuzione del giudizio per i soli interessi civili (Sez. V n. 4902 del 16.01.2023). Ne deriva che la Corte territoriale avrebbe dovuto astenersi dalla trasmissione degli atti al giudice civile soltanto ove avesse ritenuto l’appello inammissibile.

La ritenuta infondatezza dell’appello, che ha indotto il giudice di secondo grado a rigettarlo, si è invece tradotta in una violazione del criterio di competenza funzionale previsto dalla norma di nuovo conio, in forza della quale, in caso di impugnazione ai soli effetti civili innanzi al giudice penale, quando l’impugnazione non sia inammissibile, il giudice competente va individuato nel giudice civile ovvero nella sezione civile competente della Corte di cassazione (Sez. IV n. 46179 del 12.09.2023).

La Corte verifica poi l’applicabilità della disposizione ratione temporis. Poiché la costituzione di parte civile è intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022, opera il principio per cui l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta in epoca successiva a tale data (Sez. Un. n. 38481 del 25.05.2023).

La violazione della indicata competenza funzionale determina una nullità assoluta della sentenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come affermato in tema di correzione di errore materiale (Sez. III n. 18296 del 04.03.2020) e di revisione (Sez. V n. 41589 del 23.09.2025). La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio, perché resa da un giudice privo di competenza funzionale, con trasmissione degli atti al giudice civile competente presso la Corte d’appello di Palermo, che deciderà anche sulla domanda della parte civile relativa alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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