Confisca allargata, allegazioni difensive e prova della lecita provenienza (Cass. pen. Sez. II n. 35126 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata, accertata dalla pubblica accusa la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato, con valutazione riferita al momento dei singoli acquisti, scatta una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale. Il condannato può superarla non con la prova negativa della non provenienza dei beni dal reato per cui è intervenuta condanna, ma con allegazioni specifiche e verificate che ne rendano credibile la lecita provenienza, anche quando lecito e illecito siano confusi. La relativa motivazione del giudice di merito, se non manifestamente illogica, è insindacabile in cassazione, poiché l’onere di allegazione va calibrato sul contesto di riferimento e sulla tipologia dei beni.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, riformava parzialmente la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva affermato la responsabilità del ricorrente per i reati di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e falsa perizia, non contestati nei gradi successivi. Revocava la confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. limitatamente ai veicoli, acquistati tra il 2002 e il 2014, periodo ritenuto troppo risalente rispetto ai fatti, collocati tra il marzo 2017 e l’ottobre 2018. Confermava invece il provvedimento ablativo sugli altri beni: trentatré orologi di marca e una somma di danaro contante.

Quanto agli orologi, la Corte territoriale riteneva la documentazione difensiva inidonea a provare l’epoca degli acquisti, salvo per alcuni acquisiti in epoca coeva o successiva ai reati, quando era emersa la sproporzione. Valorizzava le intercettazioni documentanti l’attivismo del ricorrente nell’acquisto di orologi e il fatto che alcuni fossero intestati a un trust e uno a una società riferibili al medesimo. Quanto al contante, escludeva che i contratti di locazione prodotti ne giustificassero la lecita provenienza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, muovendo dai parametri fissati nella sentenza di annullamento con rinvio del 13 settembre 2023. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato una rilevante sproporzione tra i modesti redditi del ricorrente e della sua famiglia, anche di origine, nel periodo 2012-2018, e il possesso di beni di lusso per oltre 500 mila euro. Di fronte a tale dato, la Corte di appello ha compiutamente analizzato le allegazioni difensive, ritenendole inidonee: i documenti non provavano l’epoca di acquisto di molti orologi, e le certificazioni erano mere fotocopie, non provenienti dalla casa produttrice, prive di timbro di importazione e di data di emissione.

Secondo la Corte, la sproporzione va verificata in rapporto al momento dei singoli acquisti, non a quello della misura ablativa. Scatta allora una presunzione relativa di illecita accumulazione che l’interessato supera solo con allegazioni specifiche dalle quali desumere la lecita provenienza del bene, attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. Il ricorrente invoca la vicinanza della prova e la sufficienza di un onere di allegazione credibile; la Corte replica che esso va in ogni caso calibrato sul contesto e sulla tipologia dei beni.

Il richiamo alle Sezioni Unite n. 920 del 2004 e alla giurisprudenza di legittimità successiva conferma che la giustificazione credibile consiste nella prova positiva della liceità della provenienza, non in quella negativa della estraneità al reato. A tali indicazioni si conforma la Corte costituzionale n. 33 del 2018: la presunzione non nasce dalla mera condanna, ma solo dall’accertamento della sproporzione, ed è confutabile con la giustificazione della provenienza dei cespiti.

Gli altri motivi non reggono. Non è necessaria la prova della diretta derivazione dei beni dallo specifico delitto, cosiddetto reato spia: al processo era emerso che l’attività illecita aveva generato enormi entrate sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati, e il ricorrente non aveva contestato tale primo segmento dell’accertamento. Quanto alla riconducibilità di tutti i beni al ricorrente, la Corte territoriale l’ha desunta plausibilmente da dati oggettivi, quali le intercettazioni, la rappresentanza del trust e la titolarità della società intestataria di uno degli orologi, anche per interposta persona, come previsto dall’art. 240-bis cod. pen. Del pari intangibile è la valutazione sul contante, posseduto in epoca coeva ai reati e non ricollegabile ai contratti di locazione, produttivi di effetti solo dopo il sequestro. Al rigetto seguono le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *