Inammissibilità dell’appello per motivi generici dichiarabile de plano (Cass. pen. Sez. IV n. 3006 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi può essere pronunciata dal giudice di secondo grado de plano e senza previa instaurazione del contraddittorio. La regola si fonda sul tenore testuale dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., che in presenza dei presupposti del comma 1 attribuisce al giudice il potere di dichiarare l’inammissibilità “anche d’ufficio”, e sull’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., che consente la declaratoria senza formalità di procedura “salvo che sia altrimenti stabilito”. La disposizione speciale dell’art. 591 cod. proc. pen. esclude l’applicazione delle formalità di contraddittorio dettate dall’art. 127 cod. proc. pen.. Non sussiste lesione del diritto al contraddittorio quando i motivi di appello non contengano alcuna richiesta, astratta o concreta, idonea a contrapporsi alla sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 16.05.2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 06.10.2023, che lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992.
La Corte territoriale ha ritenuto l’impugnazione inammissibile ai sensi del combinato disposto degli art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e art. 581 cod. proc. pen., per difetto del requisito della specificità dei motivi. In particolare, quanto alla richiesta di conversione della pena detentiva, l’appellante non aveva formulato alcuna considerazione critica rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado; quanto alla congruità della pena, si era limitato a lamentarne l’eccessività senza indicare elementi concreti, così come generiche erano le contestazioni sulla mancata concessione della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 127, 581, 591 e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., sostenendo che l’ordinanza sarebbe stata pronunciata illegittimamente de plano, con violazione del diritto al contraddittorio. Secondo la tesi difensiva, il legislatore avrebbe consacrato nell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. la distinzione tra cause di inammissibilità formale e sostanziale, con impossibilità di declaratoria de plano per queste ultime.
La Corte ha preliminarmente precisato che al giudizio sono applicabili le disposizioni sulla specificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30.12.2022. Il nuovo testo richiede che per ogni richiesta siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti cui si riferisce l’impugnazione: è codificato così il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi.
Su questa base, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell’appello può essere pronunciata dal giudice di secondo grado de plano, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio. Il fondamento è nel tenore dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice il potere di dichiarare l’inammissibilità “anche d’ufficio”: la disposizione speciale esclude l’applicazione delle formalità dettate dall’art. 127 cod. proc. pen., che comunque al comma 9 prevede la possibilità di dichiarare l’inammissibilità dell’atto introduttivo anche senza formalità di procedura.
La Corte ha preso in esame anche l’orientamento, ritenuto largamente minoritario, che ravvisa nell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen. la fonte legittimante della declaratoria de plano, nonché la lettura secondo cui tale declaratoria è consentita solo quando non occorra procedere a valutazioni di merito e alla conseguente interlocuzione con la parte. Anche aderendo a tale impostazione, ha concluso la Corte, la lamentata lesione del contraddittorio non sussiste: la Corte territoriale ha dato atto che i motivi di appello non contenevano alcuna richiesta, né astratta né concreta, idonea a contrapporsi alla sentenza impugnata, versandosi nell’ipotesi di appello proposto in totale inosservanza delle disposizioni dell’art. 581 cod. proc. pen., per il quale non si poneva alcuna necessità di previa interlocuzione nel merito con la difesa.
Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari