Riesame cautelare e obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi (Cass. pen. Sez. I n. 35177 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., riguarda la sola ordinanza genetica adottata inaudita altera parte ed è funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente e l’organo giudicante. Esso non si estende, a pena di nullità, ai provvedimenti cautelari successivi e in particolare al provvedimento del tribunale del riesame, rispetto al quale possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o meramente apparente. Il riesame di una misura cautelare personale è mezzo d’impugnazione a effetto interamente devolutivo, sicché l’interessato non può limitare il potere di cognizione del tribunale a uno solo dei presupposti della misura, precludendo con una rinunzia ai motivi l’esame dei gravi indizi. Quando l’impugnazione sia limitata a uno solo dei presupposti applicativi, rispetto ai punti non censurati sussiste un obbligo motivazionale attenuato, potendo il tribunale richiamare l’ordinanza applicativa e ribadire l’adeguatezza della relativa motivazione.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, investito di richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., conferma la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell’indagato in relazione a reati in materia di armi contestati in un contesto di faida tra famiglie criminali.
La difesa, in udienza, deposita memoria con cui non contesta i gravi indizi di colpevolezza e lamenta l’assenza delle esigenze cautelari, chiedendo in via subordinata la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, anche in altra regione. Il tribunale conferma la misura. L’indagato ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 292, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di gravi indizi, lamentando che il tribunale avrebbe ritenuto di essere esonerato dall’autonoma valutazione per il solo fatto che la difesa non aveva svolto specifiche doglianze.
La Corte respinge la censura. Il Collegio ribadisce che il requisito dell’autonoma valutazione non è richiesto, a pena di nullità, per il provvedimento del riesame, perché è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte. Per i provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca; Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia).
Il Collegio ricorda poi che il riesame è mezzo d’impugnazione a effetto interamente devolutivo e che l’interessato non può limitare il potere di cognizione del tribunale a uno solo dei presupposti, precludendo con una rinunzia ai motivi l’esame dei gravi indizi (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi). Qualora l’impugnazione sia limitata a uno solo dei presupposti, rispetto ai punti non censurati sussiste un obbligo motivazionale attenuato. Nel caso concreto, dalla memoria depositata emerge che la difesa intendeva concentrare l’attenzione esclusivamente sul profilo delle esigenze cautelari, sicché non vi è stato alcun fraintendimento e la motivazione del tribunale, ancorché sintetica e per relationem, risulta adeguata.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili perché aspecifici. Il tribunale ha fondato il pericolo di reiterazione sull’elevatissimo allarme sociale dei fatti, inseriti in una faida tra famiglie criminali, sull’escalation criminale, sulla personalità dell’indagato desunta dai carichi pendenti e sulla dimestichezza nell’uso delle armi. La Corte richiama il principio secondo cui l’attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo). Corretta è anche la valorizzazione dei carichi pendenti (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo).
Quanto all’inidoneità degli arresti domiciliari, la Corte osserva che la valutazione contiene l’implicita pronuncia sull’inadeguatezza della misura con il braccialetto elettronico, anche nell’ipotesi di esecuzione in un comune diverso da quello dei fatti (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali e trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.