Baionetta e obbligo di denuncia: nessuna ignoranza scusabile né rimessione per oblazione (Cass. pen. Sez. I n. 35186 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione di una baionetta integra la contravvenzione di omessa denuncia di armi di cui all’art. 697 cod. pen., poiché la baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte di arma, con la conseguenza che il detentore è obbligato alla denuncia ai sensi dell’art. 38, comma primo, r.d. n. 773 del 1931 anche dopo le modifiche recate dal d.lgs. n. 204 del 2010. La contraria convinzione del detentore si risolve in ignoranza o errore sulla legge penale, non scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen. quando il precetto non presenti connotati di oscurità né ricorra un caos interpretativo. La rimessione in termini per l’oblazione di cui all’art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. non opera quando la diversa qualificazione giuridica sia data dal giudice con la sentenza di condanna, permanendo l’onere dell’imputato di sollecitare la riqualificazione e di formulare contestuale istanza di oblazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il GIP di Treviso aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., riqualificata l’originaria contestazione incentrata sulla legge n. 895 del 1967. L’addebito riguardava la detenzione di una baionetta per carabina.
Il giudice di merito ha ritenuto sussistente l’obbligo di denuncia anche per tale arma, ha escluso la scusabilità dell’ignoranza del precetto e ha negato la rimessione nei termini per la richiesta di oblazione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il secondo motivo, entrambi incentrati sul rapporto tra art. 697 cod. pen. e art. 5 cod. pen. Il ricorrente sosteneva che l’ambiguità del combinato disposto normativo, unita alla qualificazione della baionetta come cimelio militare liberamente acquistabile, avrebbe reso inescusabile l’errore sul precetto.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza consolidata (Sez. I n. 21303 del 2016) secondo cui la baionetta costituisce arma in senso proprio e non parte di arma. L’obbligo di denuncia è imposto dall’art. 38 r.d. n. 773 del 1931 a chi detiene qualsiasi arma, non solo le armi da fuoco, e le modifiche del d.lgs. n. 204 del 2010 hanno limitato l’esenzione alle sole parti di armi da fuoco, categoria in cui la baionetta non rientra. Neppure rileva la natura di cimelio, poiché la disciplina amministrativa della legge n. 78 del 2001 non si applica alle armi, la cui detenzione resta penalmente sanzionata.
Quanto all’art. 5 cod. pen., la Corte esclude che l’ignoranza possa dirsi inevitabile. Le norme richiamate non presentano connotati di cripticità e non è riscontrabile una situazione di caos interpretativo o di estraneità del precetto alla sensibilità del cittadino. Il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 non giova al ricorrente, perché l’errore resta imputabile a colpa.
Il terzo motivo investe il diniego della rimessione in termini per l’oblazione. La Corte ribadisce l’insegnamento di Sez. Un. n. 7645 del 2006 e di Sez. Un. n. 32351 del 2014: quando è contestato un reato non oblabile, l’imputato che ritenga possibile una diversa qualificazione ha l’onere di sollecitare il giudice e di formulare contestuale istanza di oblazione. In mancanza, il diritto resta precluso se il giudice provvede d’ufficio ex art. 521 cod. proc. pen. con la sentenza.
Il Collegio respinge la tesi secondo cui la riforma Cartabia avrebbe superato tale assetto. Gli artt. 423, comma 1-bis, e 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. operano solo nell’udienza preliminare e predibattimentale, mentre la disciplina dell’art. 521 cod. proc. pen. è rimasta immutata. Permangono quindi gli oneri dell’imputato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.