Omessa traduzione della sentenza all’imputato alloglotto: nullità in re ipsa (Cass. pen. Sez. IV n. 32857 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione della sentenza all’imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e l’obbligo di traduzione si estende anche alle sentenze di appello, perché il diritto all’assistenza linguistica opera fino alla decisione definitiva. In mancanza di traduzione non è richiesta l’allegazione di un pregiudizio concreto e attuale: l’impossibilità per l’imputato di esaminare direttamente l’atto nella lingua a lui comprensibile rende inesigibile la specificazione di doglianze personali, essendo il pregiudizio alle prerogative difensive in re ipsa. La nullità non investe la decisione in sé, ma la sentenza-documento, la cui motivazione non tradotta è equiparabile, per l’imputato alloglotto, a una motivazione mancante.
Il Fatto
Il difensore di un imputato alloglotto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale resa per il reato riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Con due motivi connessi si deduce la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello per violazione degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen., in ragione dell’omessa traduzione degli atti in lingua conosciuta dall’imputato. La Corte territoriale aveva rigettato la doglianza ritenendo che l’omessa traduzione non integri, di per sé, un vizio rilevante, in mancanza della deduzione di un pregiudizio concreto e attuale, reputato nella specie solo potenziale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto. La Suprema Corte rileva che la motivazione della Corte di appello non è conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 38306 del 29 maggio 2025. Secondo tale insegnamento, l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., estendendosi l’obbligo di traduzione anche alle sentenze di appello, giacché il diritto all’assistenza linguistica opera fino alla decisione definitiva del procedimento.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in mancanza di traduzione, deve escludersi che la parte sia tenuta ad allegare un pregiudizio concreto ed attuale. L’impossibilità per l’imputato di esaminare direttamente l’atto nella lingua a lui comprensibile rende inesigibile la specificazione di doglianze personali: il pregiudizio alle prerogative difensive è, in tal caso, in re ipsa.
Ne consegue che la sentenza impugnata, nel subordinare la rilevanza del vizio all’allegazione di un pregiudizio non meramente potenziale e nel ritenere sufficiente la proposizione dell’impugnazione da parte del difensore, ha fatto applicazione di un criterio non più compatibile con l’assetto interpretativo tracciato dal Supremo consesso.
La nullità, secondo le Sezioni Unite, non investe la decisione in sé, ma la sentenza-documento, la cui motivazione, non tradotta, è equiparabile — nei confronti dell’imputato alloglotto — a una motivazione mancante, con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nonché della sentenza-documento n. 420 del Tribunale di Venezia del 10/06/2024, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza