Continuazione in esecuzione, no alla “scelta di vita” come disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 35179 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., esige la verifica concreta dell’unicità del disegno criminoso, da desumere da indici significativi quali l’unitarietà del contesto, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se espressione di una scelta di vita orientata al crimine, non integra l’unitaria e anticipata ideazione richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., costituendo semmai indice di recidiva, abitualità o professionalità nel reato. Quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria, e la detenzione subita tra i reati non esime il giudice dalla verifica in concreto. Nella rideterminazione della pena il giudice dell’esecuzione deve dapprima scorporare i reati già unificati in cognizione, assumere come base la pena del reato più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e motivare l’entità dei singoli aumenti.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza del condannato, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con numerose sentenze irrevocabili, tutti risalenti a un arco temporale compreso tra il 2005 e il 2012. Il giudice aveva ravvisato l’unicità del disegno criminoso nella analogia delle modalità esecutive e nella condotta di vita del condannato, dedito ai reati contro il patrimonio per procurare sostentamento ai figli.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’assertività della motivazione in punto di analogia del modus operandi e l’eterogeneità dei reati unificati, oltre alla distanza temporale e spaziale tra gli stessi; l’inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2-bis, cod. proc. pen., per omesso scorporo dei reati già unificati e per incongruità degli aumenti applicati.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto i criteri consolidati in materia di continuazione. Le violazioni dedotte ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con progettazione originaria di una serie ben individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali. L’esistenza del medesimo disegno va desunta da elementi indizianti, essendo sufficiente la presenza anche di alcuni soltanto di essi, purché significativi.

Il Collegio ribadisce poi che l’unicità del programma non può essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle condotte illecite: la reiterazione quale espressione di un programma di vita improntato al crimine è penalizzata da istituti come la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello del favor rei sotteso alla continuazione. La verifica non può fondarsi su presunzioni o congetture processuali.

Sul piano temporale, la Corte afferma che quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile la programmazione unitaria. La detenzione in carcere subita tra i reati non è di per sé idonea a escludere l’identità del disegno, ma non esime il giudice dalla verifica in concreto degli elementi rivelatori della preordinazione di fondo.

Quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell’esecuzione che applichi la continuazione tra sentenze ciascuna recante più violazioni già unificate deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in cognizione, individuare quello più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e solo successivamente operare gli aumenti per i reati satellite, motivando sull’entità dei singoli aumenti e non solo sul rispetto del limite del triplo.

Applicando questi parametri, la Corte giudica l’ordinanza carente: l’analogia del modus operandi è stata affermata senza specifica indicazione delle asserite analogie; non è stato considerato l’ampio lasso temporale, che imponeva una verifica analitica anche per gruppi di reati; ed è errato in diritto il richiamo alla scelta di vita come sintomo della continuazione. Fondati sono anche i rilievi sull’omesso scorporo e sull’incongruità degli aumenti, identici per condotte di diversa offensività, dalla rapina alla contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. L’ordinanza ha inoltre trascurato il principio secondo cui, in caso di recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il limite minimo di aumento va riferito all’aumento complessivo e non a ciascun aumento successivo al primo. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento con rinvio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

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