Unitarietà esecuzione e competenza giudice appello con pluralità imputati (Cass. pen. Sez. III n. 35221 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio di unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. La riforma sostanziale rileva anche quando consista nella declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con revoca dell’ordine di demolizione. In presenza di due sentenze divenute irrevocabili in tempi diversi sulla medesima vicenda, l’esecuzione resta unitaria e la competenza funzionale spetta alla corte di appello, il cui provvedimento costituisce l’ultimo tra i due rilevanti ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con ordinanza del 03.04.2025 il tribunale di Salerno, adito quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione avanzata, ex art. 676 cod. proc. pen., da alcuni comproprietari, in relazione a una sentenza di condanna per abuso edilizio divenuta irrevocabile. I ricorrenti avevano chiesto la revoca dell’ingiunzione, sostenendo che il titolo esecutivo fosse venuto meno o fosse stato emesso da organo incompetente.

Avverso tale ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolando tre motivi. La questione centrale atteneva alla individuazione del giudice funzionalmente competente a provvedere in fase esecutiva, in una vicenda caratterizzata da una pluralità di imputati e da esiti processuali differenziati.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, incentrato sul vizio di violazione di legge ex art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen. I ricorrenti assumevano l’incompetenza del tribunale, poiché la sentenza di primo grado era stata impugnata davanti alla corte di appello, che aveva dichiarato estinto il reato. A fronte di due sentenze divenute irrevocabili in tempi diversi sulla medesima vicenda, la competenza esecutiva sarebbe spettata alla corte di appello, il cui provvedimento era l’ultimo tra i due rilevanti.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio di unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata. La riforma sostanziale rileva anche quando consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (Sez. I n. 15452 del 20.03.2025).

La Corte precisa inoltre che il principio opera anche rispetto agli imputati che non abbiano proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. I n. 31778 del 16.10.2020). L’esecuzione, dunque, non si frammenta in ragione delle diverse posizioni processuali dei coimputati.

Nel caso esaminato emerge un ordine di demolizione contestuale a sentenza di condanna per abuso edilizio. I coimputati proprietari proposero appello, ottenendo la riforma con dichiarazione di prescrizione e revoca dell’ordine; l’altro coimputato non impugnò, sopravvivendo nei suoi confronti sia la condanna sia l’ordine di demolizione.

Per i principi richiamati, competente in via funzionale quale giudice dell’esecuzione è la Corte di appello di Salerno, che in precedenza aveva declinato la propria competenza. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla corte di appello per quanto di competenza in ordine alla demolizione contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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