Mandato d’arresto europeo, gravi indizi espunti e motivi di rifiuto facoltativi (Cass. pen. Sez. VI n. 13276 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo emesso dopo il 2 febbraio 2021, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza è stato espunto dall’art. 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, con la conseguenza che la loro mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto della consegna, nemmeno di carattere facoltativo. L’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 69/2005 richiede ora soltanto la descrizione delle circostanze di commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, essendo stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova. I motivi di rifiuto facoltativi di cui all’art. 18-bis, lett. a) e b), della legge n. 69/2005 presuppongono elementi sintomatici dell’effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione su un conflitto già esistente, non meramente potenziale.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per reati di associazione a delinquere, truffa, autoriciclaggio e contraffazione di marchi. Il provvedimento riguarda fatti commessi in Francia, Svizzera e Italia, con condotte riferite a un arco temporale pluriennale.
Dopo la convalida dell’arresto eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, il ricorrente è stato sottoposto a misure cautelari e, all’esito dell’udienza, la Corte di appello ha disposto la consegna. Nell’ambito del giudizio è emersa l’emissione di due mandati per gli stessi fatti, il secondo dei quali ritenuto sostitutivo del primo. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo. Il ricorrente confonde l’assenza di un titolo cautelare nello Stato di emissione — che deve sorreggere il mandato — con l’assenza del titolo cautelare adottato dallo Stato di esecuzione, che risponde ad altre esigenze, essenzialmente correlate al pericolo di fuga. La mancata applicazione di quest’ultimo non incide sulla legittimità del mandato sotto il profilo della proporzionalità, che dipende dalla gravità dei reati e dalle scelte processuali dell’autorità emittente.
Sul secondo motivo, la Corte rileva la manifesta infondatezza delle censure relative alla specificità delle accuse. Trattandosi di mandato emesso dopo il 2 febbraio 2021, trova applicazione la disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha escluso il potere della Corte di appello di valutare i gravi indizi. Il riferimento ai gravi indizi è stato espunto dall’art. 17, sicché la loro mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto, nemmeno facoltativo, come affermato da Sez. 6, n. 39196 del 28.10.2021.
Quanto all’incertezza derivante dall’emissione di due mandati, la Corte di appello ha chiarito che l’unico mandato considerato è quello emesso il 25 settembre 2024, sicché non si comprende quale incertezza abbia impedito alla difesa di verificare la legittimità del provvedimento impugnato.
In ordine alla dedotta violazione della giurisdizione nazionale, la Corte osserva che l’art. 18-bis, lett. a), legge n. 69/2005 richiede comunque la sussistenza di elementi sintomatici dell’effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione. Il motivo di rifiuto tutela le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto già esistente, dimostrato dall’esistenza di un procedimento penale in corso per lo stesso fatto a carico dello stesso soggetto, secondo la giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 15866 del 04.04.2018; Sez. 6, n. 27992 del 13.06.2018; Sez. 6, n. 2959 del 22.01.2020). L’emissione di perquisizioni e sequestri da parte della Procura di Torino non dimostra la pendenza di un procedimento parallelo né che si tratti dei medesimi fatti.
La Corte sottolinea infine che la nuova normativa, escludendo l’obbligatorietà del motivo di rifiuto, rende evidente la carenza di una situazione giuridica soggettiva del ricorrente rispetto all’osservanza di una disciplina che non gli attribuisce alcuna legittima pretesa di influire sulla scelta della giurisdizione (Sez. Un. n. 32379 dell’08.08.2024). Inammissibili sono, infine, le censure sul mancato accertamento delle condizioni delle carceri francesi, non articolate con rilievi specifici davanti alla Corte di appello.
Nota della Redazione
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