Custodia colposa di bene sequestrato e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 35230 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario è costituito dall’interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni. Integra la condotta colposa il comportamento del custode che, lasciando incustodito il bene, ne agevoli la sottrazione, in mancanza di prova del concorso con l’autore del fatto. La recidiva non è applicabile ai delitti colposi e la sua esclusione non impedisce il riconoscimento delle attenuanti generiche. L’esclusione della tenuità del fatto può fondarsi sulla non occasionalità della condotta e sui precedenti dell’imputato.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 335 cod. pen. e rideterminato la pena pecuniaria.
La vicenda riguarda la custodia di un’autovettura in sequestro. Il ricorrente sostiene di averla custodita in un luogo aperto al pubblico, privo di recinzione e di libero accesso, e che il veicolo sarebbe stato sottratto da ignoti. La Corte territoriale ha invece ritenuto negligente la condotta del custode.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in tre motivi. Il primo contesta la mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee dell’imputato e l’assenza di una regola cautelare violata. La Suprema Corte ritiene il motivo infondato: i giudici di merito hanno qualificato la condotta come colposa, ravvisando la negligenza nel lasciare incustodito il veicolo, così agevolandone la sottrazione e violando gli obblighi assunti con l’incarico.
La Corte ribadisce che l’oggetto giuridico della fattispecie è l’interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni. La qualificazione colposa, in assenza di prova del concorso con l’autore della sottrazione, regge sul piano logico-giuridico.
Il secondo motivo denuncia la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte lo respinge, pur rilevando l’improprio e contraddittorio riferimento all’intensità del dolo. L’esclusione della tenuità del fatto risulta motivata in modo completo: natura non particolarmente tenue dell’offesa, non occasionalità della condotta, numerosi precedenti e proclività del ricorrente a violare la legge.
Il terzo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio. La Corte esclude la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.: la Corte di appello ha applicato una pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, di specie diversa e meno grave, e inferiore alla media edittale, essendo prevista per il reato colposo la reclusione fino a sei mesi. Non è ravvisabile alcuna erronea applicazione della recidiva, non applicabile ai delitti colposi e non richiamata né in motivazione né nel dispositivo. Le attenuanti generiche, riconosciute in primo grado, sono state applicate una volta escluso il bilanciamento con la recidiva.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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