Esecuzione anticipata del lavoro di pubblica utilità vietata prima del giudicato (Cass. pen. Sez. IV n. 33953 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. della strada, non è consentita la volontaria esecuzione della pena sostituita prima della definitività della sentenza. È pertanto illegittima la statuizione del giudice di merito che fissi l’udienza di verifica dell’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza: una simile esecuzione anticipata si pone in contrasto con il fondamento stesso della potestà punitiva dello Stato e con il principio di legalità della pena. Il verbale contenente gli esiti dell’alcoltest non è soggetto al deposito di cui all’art. 366 cod. proc. pen., trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile al quale il difensore può assistere senza diritto di preventivo avviso. In tema di etilometro, l’onere probatorio dell’accusa su omologazione e verifiche periodiche trova il proprio limite nell’onere di allegazione dell’imputato, che non può risolversi nella mera richiesta di conoscere tali dati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo, aveva sostituito la pena inflitta per guida in stato di ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità, revocando la sospensione condizionale già concessa, e aveva fissato l’udienza di verifica dello svolgimento dei lavori a una data antecedente al passaggio in giudicato.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui il mancato deposito del verbale dell’alcoltest, la mancata prova dell’omologazione e delle revisioni periodiche dell’etilometro, l’esclusione della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche e, da ultimo, l’esecuzione anticipata della pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta i primi quattro motivi e accoglie il quinto. Quanto al mancato deposito, la Corte consolida l’orientamento secondo cui il verbale dell’alcoltest è atto di polizia giudiziaria urgente ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., con il solo obbligo di avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e senza applicazione della procedura di deposito dell’art. 366 cod. proc. pen. L’omissione integra una mera irregolarità.
Sull’etilometro, la Corte ribadisce che omologazione e verifiche periodiche, pur previste dall’art. 379 Reg. Esec. cod. della strada, non impongono all’accusa di corredare immediatamente i risultati con tali dati, riferiti ad attività prodromiche prive di autonomo rilievo probatorio. Sull’imputato grava un onere di allegazione, non soddisfatto dalla sola richiesta di conoscere i dati.
Quanto alla causa di non punibilità, i giudici richiamano le Sezioni Unite n. 13681 del 2016, che ne hanno definito ambito e limiti. Il riferimento al solo orario notturno è errato, perché esso integra l’aggravante del comma 2-sexies e non è di per sé ostativo. Il rigetto si fonda però sulla gravità concreta della condotta, per il pericolo arrecato alla circolazione.
Il quinto motivo è fondato. La Corte, richiamando Sez. IV n. 54985 del 2017, afferma che l’art. 186, comma 9 bis non legittima l’esecuzione volontaria della pena sostituita prima della definitività. La fissazione dell’udienza di verifica in pendenza di impugnazione è pertanto illegittima, con annullamento senza rinvio limitato a tale statuizione e rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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