Interruzione di pubblico servizio configurabile a titolo di dolo eventuale (Cass. pen. Sez. VI n. 35226 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di pubblico servizio, di cui all’art. 340 cod. pen., non è richiesto che il comportamento dell’agente sia intenzionalmente diretto a provocare l’interruzione o il turbamento del servizio. È sufficiente che l’agente si rappresenti la possibilità di cagionare tale risultato e ne accetti il rischio, integrando così il dolo eventuale. L’interruzione del servizio può dirsi causalmente riconducibile alla condotta dell’agente anche quando sia stata innescata dalle sue condotte aggressive e poi proseguita per effetto dell’intervento degli organi di polizia chiamati a identificarlo e fermarlo. Irrilevante è la diversa e successiva condotta illecita di resistenza a pubblico ufficiale, qualora l’agente avesse piena contezza che dalla propria azione derivasse il blocco del mezzo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17.09.2024, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Bologna con rito abbreviato nei confronti di un imputato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, fatti commessi il 16 giugno 2019.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizi della motivazione in ordine all’erronea applicazione dell’art. 340 cod. pen. per assenza del dolo: a suo avviso intendeva soltanto darsi alla fuga e non interrompere il servizio di trasporto, che sarebbe stato prolungato unicamente dai controlli degli operanti intervenuti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato. La sentenza impugnata, letta unitamente a quella del Tribunale emessa con rito abbreviato, aveva ricostruito in modo completo e coerente la vicenda storico-fattuale, sulla base di argomenti esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità e con sintetica descrizione delle prove assunte.
Dall’annotazione della polizia giudiziaria e dalla testimonianza dell’autista del mezzo pubblico era emerso che l’imputato, in stato di ebbrezza, durante la corsa aveva ingiuriato, sputato e minacciato i passeggeri con il martelletto rompivetro in dotazione, imponendo l’arresto della marcia per circa trenta minuti, l’intervento della polizia municipale e l’ulteriore interruzione del servizio a causa della resistenza opposta ai pubblici ufficiali.
Su tali premesse la Corte ha ritenuto infondato l’argomento difensivo. L’interruzione del trasporto pubblico era dipesa inizialmente dalle condotte aggressive dell’imputato ai danni dei passeggeri, che avevano indotto l’autista a bloccare la marcia per tutelarli, ed era poi proseguita proprio per l’intervento della polizia locale, chiamata per identificarlo e fermarlo, determinando un oggettivo ritardo del servizio riconducibile alla fattispecie contestata.
La Corte ha ribadito che l’elemento psicologico del reato non postula una intenzione specificamente diretta a provocare l’interruzione o il turbamento del servizio: è sufficiente la consapevolezza di poter cagionare quel risultato come possibile, con accettazione del relativo rischio. In tal senso la sentenza richiama un risalente precedente (Sez. 6, n. 39219 del 09.04.2013), che ricostruisce il rapporto tra dolo generico e dolo eventuale nel delitto di interruzione di pubblico servizio. A nulla rileva, infine, l’asserita diversa e successiva condotta illecita, poiché l’imputato, a prescindere dallo stato di ebbrezza, aveva piena contezza che la propria azione determinasse il blocco del mezzo.
Nota della Redazione
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