Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello già disattesi (Cass. pen. Sez. VII n. 35283 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi tali censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, espresso ai fini della pena sostitutiva ex artt. 53 e 56 legge n. 689/1981, costituisce valutazione tipicamente di merito, insindacabile in sede di legittimità quando non si esaurisca nella astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere e gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen., in luogo della ipotizzata fattispecie tentata di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 06/02/2025, ha confermato la decisione e ha respinto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come truffa consumata anziché tentata; la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della sanzione sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che le censure proposte si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Esse risultano perciò non specifiche ma soltanto apparenti, perché non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il giudice di merito, osserva la Corte, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici. In particolare, la sentenza impugnata esclude la sussistenza della ipotesi della cd. “consegna controllata”, in presenza della quale può generalmente riconoscersi la forma tentata del delitto di truffa: si tratta di accertamento in fatto che il ricorrente non ha efficacemente contrastato.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della pena sostitutiva ex artt. 53 e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto su argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati.
Tale valutazione è tipicamente di merito e non scade nell’illogicità quando, come nel caso esaminato, non si esaurisce nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e valorizza aspetti soggettivi della sua personalità. La corte territoriale ha richiamato, in proposito, i precedenti penali e le condizioni economiche disagiate, ritenute ostative alla applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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