Inammissibile il ricorso che reitera i motivi disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35282 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesti la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità mediante motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il ricorso che non si confronti con le argomentazioni del giudice d’appello è, pertanto, inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di rapina, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Catania in data 25/11/2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava l’erroneità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando in particolare il valore attribuito all’avvenuto riconoscimento dell’imputato come autore del fatto.

La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la deducibilità del motivo e la tenuta del ragionamento del giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha rilevato che l’unico motivo di ricorso è indeducibile. La censura, infatti, si risolve nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, e al tempo stesso denuncia l’illogicità della motivazione sulla base dell’attendibilità delle fonti di prova.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, secondo cui non è consentito alla Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma neppure saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Il Collegio ha inoltre osservato che il ricorso non si confronta con quanto argomentato dal giudice d’appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. In quella sede si chiarisce come il giudizio sulla responsabilità penale sia fondato, oltre che sull’avvenuta identificazione del ricorrente da parte della polizia giudiziaria — basata sul confronto fra le immagini prodotte dal servizio di videosorveglianza e i documenti dell’imputato —, dalla circostanza che il numero di targa sia quello dell’automobile dell’imputato e che lo stesso non abbia fornito alcuna spiegazione relativa all’utilizzo del suo veicolo per la rapina.

Da tali rilievi consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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