Trattenimento del richiedente asilo: necessario un autonomo test di proporzionalità (Cass. pen. n. 8261/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiedente protezione internazionale che si trovi nelle condizioni di espellibilità previste dall’art. 13, comma 1, t.u. imm. non può essere automaticamente sottoposto a trattenimento per il solo fatto dell’esistenza del decreto ministeriale di espulsione. L’art. 6, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 142/2015 impone al giudice, in sede di convalida, proroga o riesame, un’autonoma verifica, caso per caso, della necessità, congruenza e idoneità del trattenimento rispetto alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Tale controllo non comporta sindacato sulla legittimità del decreto ministeriale, riservato al giudice amministrativo, ma costituisce garanzia autonoma della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost.
Il Fatto
Un cittadino straniero, destinatario di decreto ministeriale di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, formulava domanda di protezione internazionale durante la procedura diretta all’accompagnamento alla frontiera. Il Questore disponeva quindi il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 142/2015.
In sede di riesame, la Corte d’appello rivalutava gli elementi posti a fondamento della misura insieme alla nuova documentazione prodotta dalla difesa e disponeva la cessazione del trattenimento, ritenendo non più dimostrata una situazione di pericolosità tale da giustificare la restrizione. Il Ministero dell’interno e la Questura ricorrevano per cassazione sostenendo che il giudice ordinario non potesse rivalutare la pericolosità già accertata dal Ministro con il decreto di espulsione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge questa impostazione distinguendo nettamente il decreto di espulsione dal successivo trattenimento. Il primo attiene alla possibilità dello straniero di soggiornare nel territorio nazionale ed è sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Il secondo incide invece direttamente sulla libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. e richiede pertanto un controllo pieno del giudice ordinario sui presupposti che giustificano concretamente la restrizione.
La Corte valorizza anzitutto il dato letterale dell’art. 6, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 142/2015. L’espressione “trovarsi nelle condizioni” previste dall’art. 13, comma 1, t.u. imm. non equivale alla mera esistenza formale di un decreto di espulsione. Essa impone una verifica autonoma della ricorrenza delle condizioni rilevanti ai fini del trattenimento. Ridurre il controllo giudiziale alla semplice presa d’atto del provvedimento ministeriale o alla sola idoneità sanitaria della persona trasformerebbe il giudice in un mero ratificatore della scelta amministrativa.
La conclusione è rafforzata dal diritto dell’Unione. Il trattenimento del richiedente protezione costituisce misura eccezionale e può essere disposto soltanto all’esito di una valutazione individuale di necessità e proporzionalità. La restrizione deve rappresentare l’ultima soluzione praticabile. Quando vengono in rilievo ordine pubblico o sicurezza nazionale, il comportamento individuale deve esprimere una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave. Il giudice deve quindi porre in rapporto il mezzo utilizzato, ossia il trattenimento, con il fine perseguito, verificando concretamente congruenza, adeguatezza e necessità della misura.
Tale verifica non invade la competenza del giudice amministrativo. Il giudice del trattenimento non annulla né disapplica il decreto ministeriale e non sostituisce la propria valutazione a quella del Ministro ai fini dell’espulsione. Accerta invece se, alla luce degli elementi disponibili e di quelli eventualmente sopravvenuti, permangano i presupposti per comprimere la libertà personale. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva svolto proprio tale valutazione, esaminando i nuovi elementi difensivi e motivando sull’assenza di una situazione attuale tale da rendere necessario il trattenimento. Il ricorso del Ministero viene pertanto rigettato.
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