Inammissibile il ricorso generico preclude il rilievo della prescrizione maturata (Cass. pen. Sez. VII n. 35284 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e mancanza di specificità ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il ricorso che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi posti a base della censura e si limita a riproporre le ragioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata, perché il difetto dei requisiti dell’impugnazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla determinazione della pena resta escluso quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e proporzionato, con riguardo ai criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per i reati di cui agli artt. 497-bis, comma 2, e 648 cod. pen. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 02.04.2025, ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi della motivazione, anche in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., oltre alla questione della intervenuta prescrizione dei reati.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato anzitutto che l’unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza, perché non indica gli elementi su cui si fonda la censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il motivo è parimenti generico per mancanza di specificità, poiché si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Nel merito della doglianza sulla motivazione, la Corte ha osservato che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni delle proprie conclusioni in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, con argomentazioni esenti da vizi logici. In particolare, ha richiamato le pagine della sentenza impugnata ove sono illustrate le ragioni della sussistenza dei delitti contestati e del diniego di riduzione della pena base ai minimi edittali, in ragione della congruità e proporzionalità della pena già calcolata dal giudice di prime cure, tenuto conto del fatto commesso e dei criteri dell’art. 133 cod. pen.

Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22.11.2000, De Luca, Rv. 217266). Circostanza pacifica nel caso di specie, tenuto conto della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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