Diffamazione: il giudice di legittimità valuta la portata offensiva delle espressioni (Cass. pen. Sez. V n. 35416 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione il giudice di legittimità può conoscere e valutare la natura offensiva delle espressioni che si assumono lesive dell’altrui reputazione, verificando la materialità della condotta e la reale portata lesiva delle frasi. Ove le espressioni, per la loro genericità o per il contesto in cui sono state pronunciate, non siano idonee a vulnerare la reputazione della persona offesa, il reato deve essere escluso nella sua dimensione oggettiva e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La declaratoria di insussistenza del fatto assorbe ogni altro profilo, prevalendo sulla eventuale improcedibilità per tardività della querela e sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che presuppone l’esistenza del reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 gennaio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena a carico di un’imputata per il delitto di cui all’art. 595 cod. pen., con le attenuanti generiche. La condotta contestata consisteva nella pubblicazione, su una pagina Facebook, di alcuni commenti asseritamente offensivi della reputazione di una professionista.
Avverso la sentenza di appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione sulla tardività della querela, l’errata qualificazione giuridica dei fatti e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di cassazione può procedere direttamente allo scrutinio della natura offensiva delle espressioni contestate. Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti, tra cui Sez. V n. 2473 del 2019, Sez. V n. 48698 del 2014 e Sez. V n. 41869 del 2013.
Applicando tale criterio, la Corte suddivide le frasi contestate in due gruppi. Il primo comprende l’accusa di prenotare cose senza poi presentarsi e quella di essere una frequentatrice di festini. Rispetto a questo gruppo, la stessa sentenza impugnata si era soffermata solo sulle espressioni della seconda frase, riconoscendo implicitamente il carattere sostanzialmente inoffensivo delle proposizioni del primo gruppo. La Corte ritiene che il riferimento alla frequentazione di festini, nella sua genericità, non sia evocativo di situazioni equivoche, e che altrettanto valga per il richiamo alle prenotazioni non onorate, comportamento non positivo ma troppo vago per integrare un vulnus reputazionale.
Quanto alle frasi ritenute diffamatorie dai giudici di merito, l’invito a cercare altri polli da spennare abusando della professione, la Corte giudica arbitraria l’interpretazione accolta dalle sentenze di merito, che vi avevano letto un’accusa di abituale esercizio scorretto della professione. Il tenore delle espressioni rimanda invece alla specifica situazione che aveva dato causa al diverbio, riferibile al solo rapporto tra le parti, senza elementi che autorizzino a ipotizzare una diuturna strumentalizzazione del ruolo professionale.
L’espressione, pur non felice, è interpretabile come un invito, ancorché ruvido, ad astenersi da iniziative giudiziarie ritenute indebite: una semplice diffida, priva di lesività. Ne deriva che le frasi non possono ritenersi diffamatorie e il reato va escluso sin nella sua dimensione oggettiva, con declaratoria di insussistenza del fatto.
La Corte precisa infine che tale declaratoria assorbe gli ulteriori profili di doglianza, prevalendo sulla eventuale non doversi procedere per tardività della querela e sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che presuppone l’esistenza del reato. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza annullata senza rinvio.
Nota della Redazione
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