Inammissibile l’appello senza elezione di domicilio richiamata nell’atto (Cass. pen. Sez. IV n. 35425 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dell’atto di appello dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche mediante il richiamo, espresso e specifico, contenuto nell’atto di gravame, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge n. 114 del 2024, resta applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024. La mera presenza negli atti di una nomina difensiva contenente dichiarazione di domicilio non soddisfa l’onere, se l’atto di appello non vi opera alcun richiamo specifico.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’11.04.2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trani dell’11.10.2023, che lo aveva condannato per la contravvenzione di guida in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, aggravata dalla causazione di un sinistro e dall’orario notturno.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: l’appello, a suo avviso, conteneva la prescritta elezione di domicilio, e in ogni caso sarebbe sufficiente una dichiarazione di domicilio non richiamata nell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura processuale delle doglianze, che legittima la diretta consultazione degli atti: quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame degli atti. Richiama sul punto i precedenti Sez. I n. 8521 del 2013 e Sez. IV n. 47891 del 2004.
L’imputato aveva presenziato al giudizio di primo grado e l’appello risaliva a data anteriore all’agosto 2024. Trova quindi applicazione l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità. La norma, pur abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 2024 dal 25 agosto 2024, continua a regolare le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13808 del 2024.
Nel caso concreto non risulta depositata, insieme all’appello, la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dalla legge. Agli atti si rinviene soltanto una nomina difensiva con dichiarazione di domicilio, unitamente a un mandato a impugnare e a una procura speciale.
La Corte esclude che quell’atto possa soddisfare la previsione normativa: nell’atto di gravame manca un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo, idoneo a consentire la pronta individuazione del luogo di notificazione. Le Sezioni Unite n. 13808 del 2024 ammettono che l’onere sia assolto con il richiamo specifico, ma richiedono l’immediata e inequivoca indicazione del luogo della notifica.
Esclusa la prescrizione, non essendo spirato il termine massimo per effetto delle sospensioni applicabili ai reati commessi tra il 2017 e il 2019, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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